Sospensione degli sfratti….

REPUBBLICA DELLE BANANE………

Qualcuno si offende? Ma no, non è il caso. Infatti come definire uno Stato nel quale le regole del diritto valgono meno della carta sulla quale sono scritte, e dunque ogni cittadino ignora quali diritti e quali obblighi abbia in un determinato momento, e con riferimento alla ultima trovata della cosiddetta sospensione degli sfratti, se il proprietario-locatore ha diritto al pagamento del canone di locazione, e così se a tale diritto corrisponda un obbligo a carico del dell’inquilino. Ovviamente sulla base di tale diritto e di tale obbligo sono state realizzate scelte familiari che comportano l’assunzione di obblighi, decisioni e scelte personali che possono che hanno presupposti e conseguenze di natura patrimoniale, con possibili effetti sulle condizioni molte persone e relativi sconvolgimenti degli equilibri familiari.

Ciò premesso delle seguenti considerazioni sulla novità legislativa della quale si parla, finalizzata alla sospensione, di fatto, degli sfratti anche per morosi sono debitore ad un autorevole esponente della avvocatura fiorentina che ringrazio

Segnalo la seguente FOLLIA !
L’art. 6, comma 6 ter della legge 25 giugno 2020 n. 70 (con la quale è stato convertito in legge il DL 28/2020) introduce l’obbligatorietà del preventivo esperimento del procedimento di mediazione (di cui al D.Lg.vo 28/2010) quale condizione di procedibilità della domanda “nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6 bis”. Il comma 6 bis è quello del DL 6/2020 che prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Se quanto previsto dal comma 6 bis è un’eccezione invocabile dalla parte inadempiente, non si capisce come la sua applicazione al caso concreto possa diventare condizione di procedibilità della domanda proposta dalla parte adempiente.

Temo, invece, che la formulazione dell’emendamento approvato la trasformi in eccezione rilevabile anche d’ufficio, con la conseguenza che il Giudice, anche se il convenuto inadempiente non lo eccepisse, potrebbe sospendere il giudizio onerando l’attore di attivare il procedimento di mediazione.

Non solo; ma si ha un’idea delle conseguenze, dirette o indirette, che una tale disciplina può provocare nella economia delle famiglie e nei comportamenti sociali, de, quali un fattore di ritenere costante ed affidabile, è rappresentato dal pagamento del canone sul quale il locatore-creditore dovrebbe poter fare affidamento?. Si potrebbe obiettare che l’emergenza sanitaria ha creato una situazione di emergenza anche economico-sociale che il legislatore non poteva ignorare: ma si tratta di una considerazione assolutamente errata, in quanto l’emergenza poteva giustificare una valutazione, caso per caso, delle singole situazioni, ma chi ha un minimo di esperienza come si svolgono nella realtà concreta, i rituali ed i tempi del tentativo della conciliazione, che ora diviene obbligatorio anche nei procedimenti di sfratto, sa che ben difficilmente le ragioni della cosiddetta morosità incolpevole, già rilevanti allo stato attuale della legislazione quindi senza necessità di addizioni normative, possano emergere nella loro realtà, e che comunque dello sfratto, per il quale il legislatore ha previsto un procedimento celere ed efficace, si perderanno le tracce fino a tempi migliori. In conclusione l’inserimento autoritario e casuale di queste regole nel settore delle locazioni urbane ed in particolare di quelle abitative, non farà che aggravare la situazione di disordine sociale, attualmente prossima ai livelli di guardia.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483