ACQUISTO PRIMA CASA PER I GIOVANI: PROROGA DEL TERMINE DI 6 MESI

Con la circolare n. 3 del 4.2.2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ad alcune norme fiscali contenute nella legge di bilancio 2022.
Per quanto concerne la disposizione che ha previsto la proroga di 6 mesi (dal 30.6.2022 al 31.12.2022) del termine previsto dal decreto “Sostegni-bis” (art. 64, comma 9, d.l. n. 73/2021, come convertito) per accedere alle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36, le Entrate hanno prima sottolineato come la normativa in esame non abbia modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio (che è rivolto ai giovani che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un Isee-Indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui), né il regime di esenzione da applicare. Restando inoltre fermo che per l’applicazione del beneficio in questione devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, indicate dalla Nota II-bis all’art. 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131/1986.

L’Agenzia, poi, ha rinviato ai chiarimenti dalla stessa già forniti con la circolare n. 12/E del 14.11.2021, ricordando ancora una volta che l’art. 64 del decreto “Sostegni-bis” è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad Iva, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.

È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex art. 18 del d.p.r. n. 601/1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati.

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