AFFITTO ESTIVO

Dispongo in una località di villeggiatura di un mini-appartamento che mi è capitato di affittare d’estate per brevi periodi, ammobiliato e con tutto l’arredamento completo. Ora nell’ultima assemblea condominiale sono state fatte osservazioni e anche proteste da parte di alcuni dei condomini, i quali hanno affermato che in questo modo io sostanzialmente utilizzavo l’appartamento con destinazione alberghiera o simile a quella alberghiera, mentre il regolamento di condominio, prevede che la destinazione dell’immobile possa essere solo per abitazione e per uffici. L’amministratore mi ha scritto anche una raccomandata invitandomi per la prossima stagione estiva ad astenermi da affitti temporanei perché in questo modo io terrei un comportamento contrario al regolamento condominiale. Chiedo se io sia o meno tenuto a rispettare questa deliberazione della assemblea.

 

Il problema richiede una riflessione approfondita allo scopo di verificare se le pretese del Condominio possano avere un qualche fondamento. In primo luogo bisogna verificare quale sia l’origine del regolamento, poiché se il regolamento è contrattuale e cioè del tipo di quelli che il costruttore-venditore richiama nei contratti di vendita, in tal modo che i singoli acquirenti lo accettano, oppure se successivamente il regolamento è stato votato dall’assemblea alla unanimità di tutti i condomini compreso il lettore, allora in tal caso si può parlare di regolamento efficace anche per quanto concerne le limitazioni all’uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Se così non fosse, le limitazioni costituirebbero imposizioni e non sarebbero efficaci per i condomini che non le hanno accettate espressamente. Ammesso quindi che nel caso in questione il regolamento possa essere considerato efficace anche per quanto concerne questi aspetti limitativi dell’uso delle proprietà individuali, si tratta di stabilire se la destinazione ad affitti estivi e turistici, possa costituire una violazione della norma regolamentare che impone la destinazione abitativa degli appartamenti. Ora a tale proposito è opportuno fare una distinzione. Gli affitti turistici e cioè la destinazione di un appartamento a dimora di breve durata per ragioni di riposo, svago e vacanze, certamente non violano il principio della destinazione residenziale delle unità immobiliari, in quanto la dimora temporanea è pur sempre un uso abitativo seppure breve e saltuario. Diverso sarebbe il caso della destinazione ad uso para-alberghiero di affittacamere o di pensione di uno o più appartamenti. In tal caso infatti il carattere transitorio, temporaneo, saltuario, ricorrente e con frequenti ricambi, delle dimore di coloro che si possono definire ospiti più che conduttori, può costituire pregiudizio al decoro, alla riservatezza ed anche alla sicurezza degli altri residenti nell’edificio, i quali dunque avrebbero motivo di sostenere che si è verificata una violazione del regolamento. Al lettore spetta dunque di regolarsi, sulla base di quanto sopra esposto, nella individuazione dei modi concreti di utilizzazione corretta del suo appartamento.

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