AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 6/E

RISOLUZIONE N. 6/E – Roma, 7 gennaio 2009 – RISOLUZIONE N. 6/E – Roma, 7 gennaio 2009

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Centrale -normativa e contenzioso

RISOLUZIONE N. 6/E

Roma, 7 gennaio 2009

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione

dell’articolo 1, della Tariffa, Parte I, all. A, al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, la

società ALFA S.p.A. ha esposto il seguente

Quesito

La ALFA S.r.l., trasformatasi in S.p.A. nel 2005, ha stipulato nell’anno

2003, in qualità di conduttrice, un contratto di locazione immobiliare con la

società BETA S.r.l..

Detto contratto ha la durata di cinque anni e ha ad oggetto una porzione di

terreno agricolo da destinare all’attività commerciale di vendita di carburanti per

autoveicoli. Tale terreno è individuato nel catasto del Comune di … al foglio … ,

porzione del mappale … , con superficie pari a circa mq. 7100.

Le predette società nel 2003 hanno stipulato anche un contratto di

promessa di compravendita avente ad oggetto la cessione in via definitiva del

terreno locato.

Direzione Centrale Normativa e

Contenzioso

2

Nel corso del godimento locatizio il conduttore ha installato le

apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività sopra descritta,

realizzandovi anche manufatti adeguati all’attività medesima.

Ciò premesso, l’istante chiede di sapere se allo stipulando atto relativo

all’acquisto del terreno si applica l’imposta di registro nella misura del 15 per

cento, nonché le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente con aliquota del 2

e dell’1 per cento.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

Parere della Direzione

In riferimento al caso in esame si fa presente che l’articolo 2, comma 3,

lett. c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che non sono considerate

cessioni di beni “le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di

utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni”.

Le predette cessioni, pertanto, in base al principio di alternatività fissato

dall’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) scontano

l’imposta di registro.

Per la soluzione del quesito in esame, quindi, occorre valutare se la

costruzione dell’impianto di distribuzione di carburanti abbia comportato la

variazione della destinazione urbanistica del terreno da agricola in edificatoria.

Atteso ciò, si osserva che l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, dispone che “Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,…, un’area è da considerare fabbricabile se

3

utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale

adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e

dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.”

Nel caso di specie, in base a quanto riferito nell’istanza di interpello –

dalla scrivente assunto acriticamente in questa sede fatta salva la determinazione

dell’ufficio accertatore in merito alla corretta qualificazione del terreno – il

terreno oggetto dello stipulando atto di compravendita è, a tutt’oggi, parte di una

zona territoriale omogenea classificata E5 di preminente interesse agricolo.

Ciò posto, deve ritenersi che il terreno in esame, pur se utilizzato a fini

produttivi, non ha acquisito una nuova destinazione urbanistica e, in particolare,

non è allo stato attuale utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento

urbanistico vigente adottato dal Comune di … .

Ne consegue – limitatamente agli aspetti tributari che interessano ai fini

dell’istanza in trattazione- che la vendita del terreno, in quanto di natura agricola,

va assoggettata, ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR,

all’imposta di registro nella misura del 15 per cento, ed alle imposte ipotecarie e

catastali rispettivamente nella misura del 2 e dell’1 per cento.

La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente ai sensi

dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483