AGEVOLAZIONI: ACQUISTO “PRIMA CASA”

Con il “principio di diritto” n. 1 del 17.3.2022, l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un interpello in merito all’agevolazione per l’acquisto “prima casa” di cui all’art. 1, Nota II-bis, Tariffa allegata al TU registro. L’agevolazione si applica, com’è noto, a condizione, tra l’altro, che: nell’atto diacquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”. Quindi, il possesso di altra casa di abitazione nel territorio del Comune o di altra unità acquistata con le agevolazioni “prima casa” in qualsiasi parte del territorio nazionale costituisce causa ostativa alla fruizione dell’agevolazione in questione. Tuttavia vi possono essere dei casi in cui l’unità posseduta (c.d. “pre posseduta”) si trovi in condizioni “oggettive” – indipendenti dalla volontà del contribuente – tali da non costituire un impedimento, fino a che persistono tali condizioni, all’acquisto di un nuovo immobile con le agevolazioni per la “prima casa”. A tal proposito l’Agenzia ha richiamato la sua risoluzione n. 107 dell’1.8.2017, relativa ad un immobile dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, con la quale ha già chiarito che, per effetto dell’evento stesso, si è verificato “un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato, che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative”.

Sulla base di tale precedente, l’Agenzia ha affermato – con il principio in rassegna – che nel caso di un immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”, che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell’art. 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente in quanto “sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata”, è possibile beneficiare dell’agevolazione in argomento per l’acquisto di un nuovo immobile, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile “pre posseduto”, che lo rende indisponibile per il proprietario.

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