Agevolazioni fiscali e “tregua fiscale” ex legge di bilancio 2023

Con la circolare n. 2/E del 27.1.2023, l’Agenzia delle entrate, fornendo i primi chiarimenti in merito alla nuova “tregua fiscale” prevista dalla legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022), ha chiarito tra le altre cose, che “sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previstol’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile”.

Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento – evidenziano le Entrate – rientra, quindi, pure quella destinata all’Enea. Come confermato anche nella circolare dell’8.7.2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Pertanto – continua l’Agenzia –, attesa la similitudine con la sanatoria del 2019, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

Nella stessa circolare l’Agenzia ha inoltre precisato che restano “confermati i chiarimenti resi con la risoluzione del 18 aprile 2019, n. 46/E, con la quale è stato precisato, conformemente al parere del Ministero della sviluppo economico, che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal comma 2-bis dell’art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.

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