Agevolazioni fiscali sulla prima casa in comunione.

Corte di cassazione, sentenza n. 2109 del 28 gennaio 2009 – Agevolazioni fiscali sulla prima casa in comunione, anche se la residenza ce l’ha uno solo dei coniugi.

Il requisito della residenza conta, ha spiegato la sezione tributaria, per ottenere i benefici fiscali soltanto se riferito alla famiglia. Il fatto che i coniugi abbiano scelto quell’abitazione per viverci supera l’empasse della residenza anagrafica che, per qualunque motivo, uno dei due ha in un altro comune.
La sezione tributaria della Corte di Cassazione, “in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ha affermato che il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza di chi ha acquistato in regime di comunione”. “In particolare i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica ma reciprocamente alla coabitazione quindi un’interpretazione della legge tributaria (che del resto parla di residenza e non residenza anagrafica) conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come adeguato elemento a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari”.

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