AGGIORMANENTO ISTAT ED AFFITTI COMMERCIALI

Tutti gli anni, arrivati al primo mese del periodo contrattuale corrispondente all’inizio del contratto di un fondo destinato ad uso commerciale, ho comunicato all’inquilino la percentuale dell’aumento ISTAT e l’importo del canone aggiornato; ma questa volta l’inquilino, che ha una società commerciale che ha recentemente cambiato Amministratore, mi ha fatto presente che essi avevano ricevuto la lettera quando il periodo mensile era già iniziato e che allora l’aggiornamento ISTAT sarebbe decorso dal mese successivo. Dopo essermi informato, ho replicato che l’art. 32 legge n. 392/1978 precisa che il canone dovrà essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore ma non stabilisce affatto, a differenza dell’art. 24 della stessa legge, che l’aggiornamento decorrerà dal mese successivo alla richiesta. Quindi la pretesa della società mi sembrava del tutto errata. Ma questo non ha risolto i problemi in quanto la società afferma che esiste giurisprudenza in questo senso e che la loro affermazione è giusta.

 

Effettivamente l’art. 32 citato dal lettore ha un contenuto apparentemente diverso dall’art. 24; ma una cosa sono le leggi, una cosa è la loro interpretazione, ed in questo caso prevale l’opinione che la richiesta del locatore di aggiornamento del canone non abbia efficacia retroattiva e che quindi non esista il diritto agli arretrati, in considerazione della identità delle finalità degli articoli 24 e 32 della legge, diretti ambedue ad evitare la formazione di situazioni debitorie arretrate a carico dei conduttori e la conseguente litigiosità. In questo senso vi è una nota sentenza della Corte di Conti che, seppure riferita alle locazioni delle Amministrazioni Pubbliche, esprime principi certamente validi anche per i rapporti locativi privati (Corte dei Conti, 10 gennaio 1991; con riferimento a norme analoghe, anche Cassazione, sentenza 23 giugno 1999 n. 6406).

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