AGRITURISMO ED ICI

Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione XII, sentenza n. 18 del 15 gennaio 2004, – Sentenza in materia di imponibilità agli effetti ICI dei fabbricati destinati alla attività agrituristica

I fabbricati strettamente strumentali alla attività di agriturismo, connessa con l’attività agricola, non sono soggetti all’ICI

 

Sono rurali i fabbricati strumentali all’attività agrituristica, purché essa sia connessa all’attività propria e prevalente dell’impresa agricola. L’importante principio è stato affermato dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione XII, con la sentenza n. 18 del 15 gennaio 2004, la quale chiarisce che il fabbricato è rurale, e gode dei benecifici fiscali, solo quando è strumentale all’esercizio dell’attività agricola, in base a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 133/94. La questione della strumentalità dei fabbricati, per la quale esistono orientamenti giurisprudenziali piuttosto contrastanti, assume rilevanza non soltanto per l’Irpef ma anche per l’imposta comunale sugli immobili. Il fabbricato non è soggetto all’imposta comunale sugli immobili se ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Ai fini del riconoscimento della ruralità, per i fabbricati o le porzioni di fabbricati devono sussistere determinate condizioni espressamente elencate dal citato articolo 9, comma 3. In particolare, l’immobile deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito. Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati e deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Inoltre, il volume d’affari, derivante dalle attività agricole, del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. È considerato, inoltre, rurale il fabbricato anche se non insiste sul terreno cui l’immobile è asservito, purché entrambi risultano ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti. La rendita catastale eventualmente attribuita al fabbricato assume rilevanza soltanto se vengono a mancare i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della ruralità. Va data prevalenza, quindi, alla destinazione di fatto. Se l’immobile è destinato all’attività agricola, tale destinazione assume rilievo al di là del classamento catastale e della rendita eventualmente attribuita al fabbricato. L’articolo 9, comma 3-bis, prevede che ai fini fiscali deve essere riconosciuto carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 29 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917). Deve, inoltre, essere riconosciuto carattere rurale alle costruzioni strumentali all’attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, «nonché ai fabbricatri destinati all’agriturismo». L’articolo 29 del Testo unico delle imposte sui redditi, attuale articolo 32 in vigore dal 1º gennaio 2004, considera attività agricole anche quelle dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso. È evidente che, come sostenuto dal giudice d’appello con la sentenza in esame, per le costruzioni cosiddette strumentali non possono venire a mancareirequisiticontemplati dall’articolo 9, comma 3, con riguardo al soggetto che conduce il fondo. Pertanto, il fabbricato destinato all’attività agrituristica non è soggetto all’imposta comunale sugli immobili, se l’attività stessa è connessa all’attività prevalente dell’impresa agricola.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483