ANCHE PER L'ACCESSIONE INVERTITA, FINALMENTE RISARCIMENTO PIENO

CASSAZIONE CIVILE – SEZ. I – 29 gennaio – 23 aprile 2008, n. 10560 – ACCESSIONE INVERTITA DI TERRENI: RISARCIMENTO PIENO DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 348/2007

RIPRISTINO DEL DIRITTO AL PIENO RISARCIMENTO PER LA PERDITA DELLA PROPRIETA’ ANCHE NELLA OCCUPAZIONE ACQUISITIVA (accessione invertita): ed i vecchi risarcimenti dimezzati??

 

Carnevale – Presidente

Salvago – Relatore

Russo – P.M.

parzialmente conforme – Ricorrente C. ed altro – Controricorrente Comune di Gallarate

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza non definitiva del 31 luglio 1991, respingeva la domanda con cui C. C. aveva chiesto la condanna del Comune di Gallarate al rilascio di alcuni terreni di sua proprietà ricompresi P.E.E.P. approvato il 21 luglio 1982, e dichiarava che il C. aveva diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo protrarsi della loro occupazione disposta, per un triennio dall’immissione in possesso, con decreti emanati, rispettivamente, l’11 gennaio 1983, il 31 gennaio 1983 e il 7 dicembre 1983: in quanto i fondi erano stati nel frattempo destinati in modo irreversibile alla realizzazione delle opere previste dal P.E.E.P. ed il Comune ne aveva pertanto acquisito la proprietà, per cui era tenuto a corrispondere al proprietario una somma pari al loro controvalore.

Con sentenza definitiva del 6 agosto 1993, determinava la somma suddetta nella misura di L. 1.217.074.000, con gli interessi legali della domanda.

Il Comune proponeva appello nei confronti di entrambe le sentenze, che censurava, tra l’altro, per non aver rilevato che le situazioni giuridiche soggettive delle quali il C. assumeva l’ingiusta lesione avevano consistenza (non di diritti soggettivi, ma) di interessi legittimi e, conseguentemente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte di appello di Milano, con sentenza non definitiva del 12 maggio 1998, lo respingeva, osservando:

a) che il vincolo nascente dall’inclusione nel P.E.E.P. non implica, di per sé, alcuna degradazione del diritto di proprietà, né legittima il protrarsi dell’occupazione oltre il suo termine di durata; b) che, alla data di notifica dell’atto di citazione (9 ottobre 1987), il termine di durata delle occupazioni autorizzate con i decreti dell’11 gennaio e del 31 gennaio 1983 era già scaduto e che la maturazione di quello relativo all’occupazione disposta il 7 dicembre 1983 su era verificata in corso di causa. Rigettava altresì la d’appello incidentale del C., e rimetteva la causa in istruttoria per la riliquidazione del risarcimento alla stregua dei criteri stabiliti dall’art. 5 bis, legge 8 agosto 1992, n. 359, così come riformulato dall’art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662, entrata in vigore dopo l’instaurazione del giudizio d’appello.

Con sentenza definitiva del 31 marzo 2000, liquidava l’ammontare del risarcimento in complessive L. 451.638.000, oltre rivalutazione e interessi.

Per la cassazione di tali sentenze, il C. ha proposto ricorso per cinque motivi. Il Comune ha resistito con controricorso formulando a sua volta, ricorso incidentale anche per motivi attinenti alla giurisdizione.

Le Sezioni Unite, con sentenza 2 aprile 2003 n. 5082 hanno dichiarato inammissibile la questione di giurisdizione. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, C. C., denunciando violazione dell’art. 3 legge 458 del 1988, e dell’art. 5 bis, comma 7 bis della legge 359 del 1992, censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione i propri motivi di appello, con cui egli aveva invocato l’applicazione della legge 458/1988 che attribuisce al provato il diritto ad ottenere la restituzione dell’immobile, ovvero in alternativa, il suo controvalore; ed aveva escluso che le opere di edilizia residenziale assumessero la qualifica di opere pubbliche sì da giustificare l’applicazione del criterio riduttivo di cui all’art. 5 bis, comma 7 bis della legge del 1992.

Il motivo è inammissibile.

Già nella sentenza non definitiva, la Corte territoriale pur non menzionandolo, ha puntualmente applicato l’art. 3 della legge 458/1988, invocato dal C., che a fronte della irreversibile trasformazione degli immobili privati in opere di edilizia residenziale (pag. 14) ha esteso al nuovo compendio in tal modo realizzato il regime della c.d. occupazione espropriativi disponendone l’acquisizione nel patrimonio dell’espropriante; ed escludendo la restituzione degli immobili agli originari proprietari, cui ha attribuito, in luogo di questa, un risarcimento corrispondente al controvalore dei beni illegittimamente ablati: così come del resto aveva richiesto l’appellante.

Queste considerazioni sono state ribadite nella sentenza definitiva, ove la Corte ha ricordato, questa volta espressamente, proprio il menzionato art. 3 che vieta all’espropriato di chiedere “la retrocessione del bene” e gli attribuisce come corrispettivo del sacrificio il diritto ad ottenere risarcimento del danno, svalutazione monetaria ed interessi legali. E tuttavia i giudici di appello hanno ritenuto che la misura del risarcimento fosse stata modificata dal sopravvenuto art. 5 bis comma 7 della ricordata legge 359/1992, che aveva introdotto un criterio riduttivo per liquidarlo; che tale parametro fosse applicabile a tutte le occupazioni espropriative (o considerate tali per volontà espressa dal legislatore) in cui non era stato dettato uno specifico criterio con esso incompatibile;

e che il giudice dovesse applicarlo di ufficio, come stabilito dalla stessa norma, anche nelle controversie in corso, purché l’indennizzo non fosse stato definito con sentenza passata in giudicato: perciò rispondendo pure alla considerazione prospettata nella memoria conclusiva del C. che aveva dedotto che al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, le opere residenziali erano interamente ultimate. Per cui le censure del ricorrente non hanno colto l’effettiva ratio decidendi di entrambe le decisioni fondate proprio sull’applicabilità al caso concreto della legge 458/1988, con l’integrazione alla stessa introdotta dall’art. 5 bis citato.

Con il terzo motivo, da esaminare a questo punto per evidenti ragioni di logica giuridica, il C., deducendo violazione degli art. 2697 cod. civ., nonché 5 bis, comma 7 bis della legge 359 del 1992, si duole che la Corte di appello abbia calcolato il risarcimento del danno secondo il criterio riduttivo stabilito da quest’ultima norma per la c.d. occupazione espropriativi, senza considerare che nel caso mancava la prova che vi fosse all’epoca dell’irreversibile trasformazione dell’immobile una dichiarazione di p.u. ancora valida ed efficace; che il comune di Gallarate non aveva fornito alcuna dimostrazione al riguardo; e che tale prova poteva comunque agevolmente ricavarsi dal decreto di occupazione temporanea che aveva espressamente ridotto quelli propri di validità del programma costruttivo di edilizia economica e popolare.

Anche questa censura è inammissibile.

Neppure il ricorrente ha prospettato di avere mai dedotto nei precedenti gradi del giudizio questioni inerenti alla mancanza, o invalidità, o inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, quale circostanza ostativa alla configurabilità dell’occupazione appropriativi; che il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza non definitiva del 31 luglio 1991 ha accertato essersi verificata a favore del comune di Gallarate, e per tale ragione ha respinto la richiesta del C. di restituzione dei beni irreversibilmente trasformati da detta amministrazione.

Ora i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito. Per cui questa Corte ha ripetutamente affermato che non può prospettarsi per la prima volta in cassazione, ai fini di ottenere un risarcimento integrale del danno, la questione di invalidità o inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per avvenuta scadenza dei termini per l’inizio ed il compimento dei lavori e della procedura, rispetto ad un originario accertamento del giudice di merito del verificarsi dell’occupazione espropriativi – sul necessario presupposto di una valida ed efficace dichiarazione di p.u. -, in relazione alla quale è stato liquidato il danno secondo il criterio riduttivo di cui all’art. 5 bis, comma settima bis, legge 359 del 1992: in quanto nell’occupazione illegittima per mancanza o inefficacia della dichiarazione di p.u. non è configurabile un’espropriazione, ma tutt’altra situazione in cui il proprietario, per converso, conserva e mantiene il proprio diritto dominicale sull’immobile, nonché in via primaria, quello di chiederne la restituzione. Ed in cui l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. è esperibile soltanto se (e solo perché) egli per una propria scelta discrezionale rinunci ad ottenere il rilascio del bene e preferisca invece, abbandonarlo definitivamente all’occupante e conseguire in cambio la completa reintegrazione economica del pregiudizio sofferto (Cass. 15687/2001, 70/2004, 18436/2004).

Con il secondo motivo, deducendo altra violazione della medesima legge nonché dell’art. 5 bis, comma 7 bis della legge 359 del 1992 lamenta che non sia stata applicata la disposizione dell’art. 3 legge 458/1988 sul risarcimento del danno, come estesa dalla sentenza 486/1991 della Corte Costituzionale che aveva introdotto un autonomo sistema di risarcimento fondato esclusivamente sull’art. 2043 c.c.; e non ridotto dall’art. 5 bis, come si ricavava dalla successiva sentenza 147/1999 della Consulta che aveva giustificato i due diversi regimi con la diversità delle situazioni disciplinate, nonché degli interventi pubblici consentiti, dando atto che per quelli rivolti al soddisfacimento di esigenze di edilizia residenziale pubblica, la tutela risarcitoria dei proprietari espropriati era integralmente garantita dalla legge del 1988.

Questo motivo è fondato.

La Corte Costituzionale ha avallato la legittimità della c.d. occupazione espropriativi, che entrambi i giudici di merito hanno accertato essersi verificata nella specie in danno degli immobili C., riconducendola nell’ambito di previsione del III comma dell’art. 42 Costit.: per il fatto che la norma non si riferisce soltanto “ad ipotesi ablative prefigurate in via generale ed accompagnante da sequenze procedimentali costanti ed unitarie”, ma consente al legislatore di disporre direttamente l’espropriazione anche se l’effetto ablatorio non si inquadri nell’ipotesi comune di un trasferimento preventivo dell’operazione, sempre che questa operazione sia assistita da motivi di pubblico interesse e dal giusto indennizzo”.

E tuttavia detto istituto pur fondato, tanto dalla giurisprudenza di questa Corte, quanto dalla stessa Consulta sull’intervento del legislatore che, chiamato ad operare un bilanciamento (già nella disciplina dell’accessione di diritto comune) dei contrapposti interessi del proprietario alla restituzione dell’immobile ormai trasformato, e dell’amministrazione espropriante al mantenimento dell’opera pubblica, privilegia questi ultimi almeno con riguardo all’assetto reale del nuovo ed ormai inscindibile compendio, non per questo ha perduto la sua connotazione di fatto illecito: per avere la propria fonte genetica non già in un atto di autorità dell’amministrazione espropriante, ma in un comportamento fattuale di questa che, pur priva di un titolo legittimo, attua l’irreversibile trasformazione dell’immobile privato appreso, inglobandolo nell’opera preventivata dalla dichiarazione di p.u.. Ed incidente sul compenso dovuto al proprietario per l’illegittimo sacrificio richiestogli, che dunque in forza dello stesso precetto contenuto nell’art. 42, III comma Costit., assume la fisionomia di un risarcimento del danno integrale, corrispondente al valore venale pieno dell’immobile espropriato (art. 39 legge 2359 del 1865): sì da raggiungere, secondo la Corte Costituzionale, “la sua massima estensione consentita” in luogo del “massimo di contributo di riparazione che nell’ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all’espropriato” nell’ipotesi di trasferimento coattivo in cui sia osservata la sequenza procedimentale stabilita dalla legge; ovvero di quella peculiare del “prezzo” del contratto di cessione (art. 12 della legge 865 del 1971), allorché l’effetto traslativo sia conseguito in via negoziale.

Con la conseguenza che tale consistenza dell’indennizzo – e perciò “il principio della responsabilità aquiliana… corrispondente al valore reale del bene” – costituisce un elemento caratterizzante ed ineliminabile dell’occupazione espropriativa, ricorrente a prescindere dalla destinazione “legale” del bene espropriato; che è stato confermato sia pure con riferimento ad una specifica tipologia di opere pubbliche dall’art. 3 della legge. 458 del 1988. E successivamente – e più volte – dalla stessa Consulta, secondo cui “essendo l’interesse pubblico già essenzialmente soddisfatto dalla non restituibilità del bene e dalla conservazione dell’opera pubblica, la misura della liquidazione del danno non può prescindere dalla adeguatezza della tutela risarcitoria che, nel quadro della conformazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, comporta la liquidazione del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma pari al valore velane del bene, con la rivalutazione per l’eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione” (Corte Costit. 369/1996, 188/1995, 542/1990, 384/1990).

Il legislatore, invece, limitatamente alle aree edificatorie, la cui radicale trasformazione sia intervenuta anteriormente al 30 settembre 1996, con la successiva disposizione dell’art. 3, comma 65, della legge 662 del 1996, ha esteso ad esso (comma 7 bis) il medesimo criterio riduttivo stabilito dall’art. 5 bis della legge. 359 del 1992 per determinare l’indennità di esproprio, con esclusione della riduzione del quaranta per cento prevista dal I comma della norma, e con l’aumento del dieci per cento: nel caso applicato dalla Corte di Appello anche perché la Corte costituzionale ne ha dichiarato la conformità all’art. 42 Costit. in quanto a) Il legislatore, in casi eccezionali, può ritenere equa e conveniente una limitazione del risarcimento del danno, attuabile sia nel campo della responsabilità contrattuale, sia in materia di responsabilità extracontrattuale; b) nella fattispecie dell’occupazione appropriativi, sussistevano in astratto gli estremi giustificativi di un intervento normativo “ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione dovuta dalla Pubblica Amministrazione al proprietario dell’immobile che si venuto ad essere così incorporato nell’opera pubblica”.

Sennonché questo criterio riduttivo è venuto meno per effetto della recente sentenza 349 del 2007 della stessa Corte, che, accogliendo il dubbio sollevato da questa Corte con l’ordinanza di rimessione 11887 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7 bis del menzionato art. 5 bis: in quanto la norma, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU e per ciò stesso viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione. Ciò perché la Corte europea con specifico riferimento alla disciplina dell’occupazione ha ritenuto che la liquidazione del danno stabilita in misura superiore all’indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà, così come è garantito espressamente che il risarcimento del danno deve essere integrale e comprensivo di rivalutazione monetaria a far tempo dal provvedimento illegittimo. E perché, d’altra parte, anche alla luce “delle conferenti norme costituzionali, principalmente dell’art. 42, non si può fare a meno di concludere che il giusto equilibrio tra interesse pubblico ed interesse privato non può ritenersi soddisfatto da una disciplina che permette alla pubblica amministrazione di acquisire un bene in difformità dallo schema legale e di conservare l’opera pubblica realizzata, senza che almeno il danno cagionato, corrispondente al valore di mercato del bene, sia integralmente risarcito”.

Pertanto dal giorno successivo alla pubblicazione di questa decisione (art. 136 Costit. E 30, III comma legge 87 del 1953) non è più possibile applicare il meccanismo riduttivo introdotto dall’art. 5 bis, comma 7 bis a meno che il rapporto non sia ormai esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per Essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenza e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, della pronuncia di incostituzionalità (Cass. 16450/2006; 15200/2005; 22413/2004).

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso concreto posto che il C. con i motivi di impugnazione in esame ha impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell’indennizzo dovutogli per l’illegittima espropriazione dell’immobile ponendone in discussione l’ammontare; per cui l’aspetto patrimoniale della vicenda estintivo – acquisitiva torna ad essere disciplinato dalla ricordata regola, sostanzialmente tratta dall’art. 39 della legge 2359 del 1865, e fino alla sentenza 349/2007, mantenuta per le aree non edificabili limitatamente alle irreversibili trasformazioni successive al 30 settembre 1996, che comporta il diritto dell’espropriato ad un ristoro economico corrispondente al valore venale del bene con gli accessori peculiari delle obbligazioni valore.

L’applicazione di questo criterio è stata infine ribadita dall’art. 2 della legge 244 del 2007, il cui comma 89 sub e) ha modificato l’art. 55 del T.U. sulle espropriazioni per p.u. appr. con d.p.r. 327/2001, disponendo che “nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di p.u., in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquido in misura pari al valore venale del bene”. Con la conseguenza che il risarcimento dovuto al C. per l’occupazione appropriativi subita deve essere liquidato in misura corrispondente al valore pieno che gli immobili avevano al momento già determinato dalle sentenze impugnate, in cui scaduto il termine finale fino al quale ne era stata autorizzata l’occupazione temporanea, la già avvenuta irreversibile trasformazione nell’opera programmata dal P.E.E.P. ne aveva provocato il trasferimento coattivo all’amministrazione espropriante.

L’accoglimento di questo motivo comporta l’assorbimento del quarto, con il cui il C. ha eccepito l’incostituzionalità del menzionato art. 5 bis comma 7 bis, per avere introdotto un criterio riduttivo di sistema incompatibile con gli artt. 3, 24, 28, 42, 97 Cost., avendo la menzionata decisione 349/2007 della Corte Costituzionale già scrutinato la questione, dichiarato incostituzionale la norma.

Con il quinto motivo del ricorso, il C., deducendo insufficienza ed altri vizi della motivazione si duole che la sentenza definitiva abbia valutato i terreni applicando i parametri edificatori del P.E.E.P. in luogo di quelli del precedente p.r.g. del 3 settembre 1957, senza considerare la duplice natura del piano di edilizia popolare, ed in base al solo presupposto che lo stesso si concretasse in una variante del precedente strumento urbanistico.

La doglianza è inammissibile in quanto il ricorrente non ha neppure a quali parametri intendeva riferirsi, ed in particolare se trattasi dagli indici territoriali del piano, ovvero degli indici fondiari; nonché a maggior ragione quale fosse quello applicato dalla Corte e quale quello più elevato che disciplinava la medesima zona nel p.r.g. del 1957. E non ha indicato, infine, neppure quale strumento urbanistico vigesse all’epoca dell’irreversibile trasformazione dell’immobile e quale regime prevedesse per la zona in cui poi sorto il P.E.E.P..

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato anche a sezioni unite (Cass. 125/2001; 148/2001 e successive), che è proprio l’indice medio di edificabilità, a tradurre le scelte generali sui livelli di edificazione sopportabili dal territorio comunale, nel suo insieme o in sue autonome componenti – anche per la fissazione dell’indice in un rapporto medio che ne conferma l’esorbitanza dalla funzione di attuazione del piano regolatore – ed a costituire la disciplina generale sull’utilizzazione edificatoria di tutti i suoli, compresi ne Piano di zona; per cui per rendere la censura autosufficiente, era necessario quanto meno che il C. allegasse se l’apprezzamento del valore del terreno compiuto in base ai menzionati indici medi di fabbricabilità correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre se detti parametri si riferissero all’intera area del piano stesso i ad una porzione differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativi: oppure se era avvenuto recependo la minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire (neppur essa indicata), per effetto dell’applicazione di disposizioni del piano attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni, ovvero servizi e infrastrutture: posto che soltanto in tale ultimo caso poteva stabilirsi se la sentenza incorsa nei vizi di motivazione addebitati nel giustificare l’applicazione di tali parametri con la natura di variante al p.r.g. peculiare del P.E.E.P..

Inammissibile è anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui il comune insiste nel dedurre che alla scadenza del decreto di occupazione non era venuto meno il proprio potere ablativo collegato alla dichiarazione di p.u. non ancora scaduta: posto che la Corte di appello non ha disconosciuto affatto tale circostanza, ma vi ha contrapposto quella del tutto pacifica e decisiva per il verificarsi dell’occupazione espropriativi, che né alla scadenza suddetta, né successivamente era stato mai emesso il decreto di esproprio, con la conseguenza, neppur essa contestata dall’ente, che gli immobili C. erano stati acquisiti non in forza di un titolo legittimo, bensì in conseguenza di una situazione fattuale, quale è la loro accertata irreversibile trasformazione.

Ed è infine inammissibile l’ultimo motivo relativo all’asserita sussistenza di una cessione volontaria tra le parti, per essersi con esso il comune limitato a contraddire il risultato dell’accertamento condotto dalle sentenze impugnate, che tra di esse erano intercorse mere trattative concluse da una delibera della Giunta comunale che aveva dato mandato al sindaco di provvedere ai successivi adempimenti per la stipula del contratto di vendita; cui gli organi comunali non avevano dato seguito: senza indicare alcun elemento idoneo ad individuare l’atto che sarebbe stato egualmente concluso tra le parti, a cominciare dall’offerta provvisoria dell’indennità ex art. 12 della legge 865/1971 e della sua incondizionata accettazione da parte del proprietario.

Conclusivamente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti per avere già la Corte di appello determinato il valore venale dei terreni C., il Collegio deve decidere nel merito ex art. 384 cod. proc. pen. e condannare il comune a corrispondere il loro valore venale determinato come di seguito:

a) mappale 1062:L. 403.524.412; b) mappale 1399: L. 166.290.000; c) mappale 200: L. 195.978.099; d) diminuzione porzione residua L. 28.716.000. Ed in totale L. 749.508.511, pari ad Euro 410.330,00, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria come determinati dalla sentenza definitiva della Corte di appello.

ne va infine mantenuta ferma anche la statuizione relativa alle spese dei pregressi gradi del giudizio, mentre anche quelle del giudizio di legittimità vanno gravate sul soccombente comune di Gallarate e liquidate come da dispositivo.

 

P. Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il primo, il terzo ed il quinto motivo del principale, nonché il secondo ed il terzo dell’incidentale, accoglie il secondo del ricorso principale e, dichiarato assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, condanna il comune di Gallarate a corrispondere a C. C. la complessiva somma di Euro 410.330,00, con rivalutazione monetaria calcolata dall’Istat ed interessi legali come con le decorrenze indicate nella sentenza definitiva della Corte di appello. Ne mantiene la statuizione relativa alle spese processuali e condanna il comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 12.000,00 di cui Euro 12.000,00 per onorario di difesa, oltre Iva ed accessori come per legge.

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