ANCHE UNA TETTOIA RICHIEDE IL PERMESSO DI COSTRUIRE
T.A.R. Campania Napoli, Sezione IV, 2 dicembre 2004, n. 18027 – Se la tettoia incide sull’assetto urbanistico dell’area, si richiede il permesso di costruire (ex concessione edilizia) anche se pertinenza di un fabbricato
Se la tettoia incide sull’assetto urbanistico dell’area, si richiede il permesso di costruire (ex concessione edilizia) anche se pertinenza di un fabbricato
FATTO
Con atto notificato in data 29 maggio 2003 e depositato in data 25 giugno 2003, il ricorrente rappresenta preliminarmente di essere proprietario di un’area di 4785 mq, classificata in parte come Zona edificabile omogenea B3 per 845 mq, in parte come Zona omogenea F1 (di rispetto stradale, stante l’adiacenza alla via Nazionale Appia), sulla quale insistono un capannone di 400 mq, adibito a deposito e alla vendita all’ingrosso di bibite e regolarmente assentito, ed una tettoia di 380 mq (lunga 20 mt, alta 5,50 mt e articolata in due navate: una larga 10, 30 mt, adibita al ricovero di automezzi pesanti e l’atra larga 8,70 mt, adibita al carico e scarico merci), realizzata in assenza di titoli edilizi. Per tale ragione, con istanza presentata in data 28 maggio 2002 il ricorrente chiedeva il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 per la predetta tettoia.
Tuttavia, con il provvedimento impugnato l’istanza veniva rigettata con la seguente motivazione “La tettoia realizzata in zona omogenea B3, lato strada vicinale Cappella, determina un aumento di volume e superficie coperta non rientrante nella capacità volumetrica del lotto, quindi in contrasto con l’art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione; la tettoia realizzata su via Nazionale Appia ricade parte in Zona B3 in contrasto con l’art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione e parte in Zona F1 (rispetto stradale) zona in edificabile, quindi l’intervento è in contrasto con l’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione”.
Avverso tale provvedimento vengono dedotti i seguenti motivi.
1. Eccesso di potere; violazione e falsa applicazione di tutta la normativa edilizia. In particolare, il ricorrente deduce che la tettoia in questione ha natura pertinenziale rispetto al capannone, non determina un aumento di volume, perché è aperta su tutti i lati, e non incide sul carico urbanistico della zona, perché trattasi di un manufatto che serve unicamente a proteggere dagli agenti atmosferici le operazioni di carico e scarico delle merci.
2. Violazione e falsa applicazione della circolare n. 1918/1977 del Ministero dei Lavori Pubblici, secondo la quale le opere tese ad assicurare la funzionalità dell’impianto ed il suo adeguamento tecnologico rientrano tra quelle di ordinaria manutenzione e, quindi, non sono subordinate al rilascio della concessione edilizia.
3. Eccesso di potere; manifesta ingiustizia, violazione dell’art. 3 Cost.. Il provvedimento impugnato è illegittimo perché “la normativa in esso richiamata è inattuale e non produttiva di effetti nel contesto urbanistico in cui sorge l’opera contestata” e perché in situazioni analoghe a quella in esame non sono stati adottati provvedimenti di diniego.
4. Violazione dell’articolo 97 Cost.. Secondo il ricorrente l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto del tipo di attività che viene svolto con l’ausilio del manufatto in questione e dell’impatto economico che il provvedimento impugnato ha su tale attività.
Con ordinanza n. 4437 del 24 settembre 2003 è stata respinta l’istanza di sospensione presentata dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Riguardo ai primi due motivi di ricorso si deve preliminarmente evidenziare che gli stessi non sono volti a censurare le ragioni addotte dall’Amministrazione a sostegno del diniego di concessione in sanatoria, ma sono incentrati sulla inesistenza dell’obbligo di richiedere la concessione edilizia per la tettoia in questione. Pertanto non si può fare a meno di evidenziare la contraddittorietà della condotta del ricorrente che prima richiede il rilascio della concessione in sanatoria, evidentemente ritenendo che l’intervento realizzato rientri tra quelli subordinati al rilascio della concessione edilizia, e poi impugna il provvedimento di diniego affermando che l’intervento realizzato non è subordinato al rilascio del titolo abilitativo. Ciononostante il Collegio ritiene che le censure in esame non siano inammissibili perché, se la realizzazione del manufatto in questione non fosse soggetta a concessione edilizia, l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento di diniego sull’istanza presentata dal ricorrente.
Nel merito entrambi i motivi risultano infondati.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. II, 5 febbraio 1997, n. 336, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 897; 21 settembre 2002, n. 5491) la realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia (ora permesso di costruire) quando essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all’immobile cui accede, incide sull’assetto edilizio preesistente.
Orbene, nel caso in esame risulta evidente l’incidenza della tettoia realizzata dal ricorrente sull’assetto edilizio preesistente ove si considerino le rilevanti dimensioni della stessa (altezza di 5,50 mt e superficie complessiva di ben 380 mq).
2. Quanto ai restanti motivi, risultano inammissibili o comunque infondati.
In particolare, è inammissibile per la sua genericità la censura con la quale viene affermato che la normativa richiamata nel provvedimento impugnato “è inattuale e non produttiva di effetti nel contesto urbanistico in cui sorge l’opera contestata”. Infatti non si comprende se il ricorrente si riferisca alle disposizioni di legge o alle Norme Tecniche di Attuazione, né per quali ragioni tali disposizioni sarebbero inattuali ed inefficaci nel caso in esame.
Riguardo alla disparità di trattamento, si deve evidenziare che tale sintomo dell’eccesso di potere presuppone che si verta in situazioni oggettivamente e soggettivamente identiche e comporta l’onere, per chi lo deduce, di specificare in quali situazioni l’Amministrazione si sarebbe comportata in modo differente (ex multis, T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 7 novembre 2003, n. 4121; Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 1999, n. 145). Invece, il ricorrente non specifica affatto in quali situazioni analoghe a quella in esame l’Amministrazione ha rilasciato le richieste concessioni in sanatoria.
Infine, quanto alla mancata valutazione dell’impatto che il provvedimento impugnato produce sull’attività economica svolta dal ricorrente, il Collegio osserva che la concessione in sanatoria risulta compiutamente disciplinata dall’art. 13 della legge n. 47/1985 (ora sostituito dall’art. 36 del T.U. n. 380/2001), che subordina il rilascio della stessa all’accertamento della conformità delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle stesse, sia al momento della presentazione della domanda, sicché non residua alcuno spazio per la valutazione cui si riferisce il ricorrente.
3. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Sussistono peraltro giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe lo respinge perché infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 novembre 2004.
Il Presidente L’estensore