APPALTO: Ristrutturazione di immobile e responsabilità per danni

In base ai principii di cui agli artt. 2043 e ss. del codice civile, il proprietario del bene immobile risponde dei danni cagionati a terzi, anche se questi, materialmente, siano conseguenza del fatto dei propri incaricati, dipendenti o collaboratori. La circostanza che i lavori di ristrutturazione di un appartamento siano stati eseguiti da un appaltatore, pertanto, non assume alcuna rilevanza nell’ambito del rapporto giuridico esistente tra lo stesso proprietario del bene dal quale proviene il danno e la proprietaria del sottostante immobile, danneggiato. In questa prospettiva, “la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall’esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest’ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principii generali sull’efficacia del contratto fissati dall’art. 1372 cod. civ., non può vincolare il terzo a dirigere verso l’una, anzichéverso l’altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall’esecuzione del contratto”.

Così la Cassazione, con sentenza n. 20840 del 30.6.2022.

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