ARTIGIANI ED INDENNITA' DI BUONUSCITA
Ho tempestivamente comunicato disdetta ad un mio inquilino che all’inizio del rapporto di locazione svolgeva attività artigianale di fabbricazione di piccoli oggetti in pelle. Ora comunicata la disdetta e convalidata dal Tribunale, ed avvicinandosi il giorno in cui l’inquilino dovrà restituirmi il fondo, mi sono visto richiedere l’indennità per la perdita dell’avviamento nella misura pari a diciotto mensilità dell’ultimo canone. Ed avendo obiettato che egli non svolgeva alcuna attività che avesse contatto diretto con il pubblico in quanto non vendeva al pubblico ma ad altri commercianti gli oggetti che produceva, ho avuto la sorpresa di vedermi invece esibire un libro contabile nel quale il mio commercialista ha riconosciuto la annotazione di scontri fiscali, i quali secondo l’inquilino testimonierebbero che egli ha effettuato attività di vendita al pubblico e questo non soltanto di merce da lui prodotta, ma anche di merce prodotta da altri, che nel corso degli anni sarebbe addirittura divenuta prevalente e maggiore di quella di sua produzione; e da qui la richiesta della relativa indennità. Quale atteggiamento mi conviene assumere?
Una risposta al quesito presuppone che sia chiarito lo svolgimento della vicenda e che sia stabilito esattamente quanto pattuito delle parti nel contratto di locazione. Quindi, se il contratto di locazione prevedeva anche lo svolgimento di attività commerciale con possibilità di vendita al pubblico, allora il fatto che l’artigiano inizialmente non svolgesse tale attività, ma la l’abbia iniziata successivamente non muta i termini della questione, nel senso che egli non ha violato il contratto ed ha diritto alla indennità. Lo stesso accadrebbe se il contratto non avesse previsto lo svolgimento dell’attività commerciale, ma di fatto questo fosse avvenuto nel corso degli anni, ed il locatore, venutone tempestivamente conoscenza, non abbia manifestato alcuna opposizione, con la conseguenza che egli ha in tal modo accettato una modificazione del contratto che ora rende obbligatorio ugualmente il pagamento delle indennità. Infine nell’ipotesi in cui l’inquilino abbia svolto attività commerciale di vendita al minuto senza l’autorizzazione amministrativa (ovvero senz’aver comunicato al Comune l’inizio di tale attività), allora si tratterebbe di un esercizio commerciale irregolare che secondo la legge e secondo la Corte di Cassazione non ha diritto a tutela ed al riconoscimento della indennità (in ultimo, Cassazione, sentenza 7 agosto 2002 n. 11908).