ATTESTAZIONI E VISTI DI CONFORMITÀ RELATIVI A INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

L’art. 3-sexies del decreto “Milleproroghe”, pur riportando nel titolo solo il riferimento alla detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi alle cessioni di credito e allo sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dal superbonus, prevede che “le disposizioni di cui all’art. 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021”. Sulla base del tenore letterale della norma in questione, qualche commentatore ha già ritenuto che dalla stessa – riferendosi all’intera disciplina dettata dal comma 1-ter, lettera b), dell’art. 121 citato, come da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2022 – deriverebbe che “anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021” si possa applicare la regola della non obbligatorietà del visto di conformità e delle asseverazioni della congruità delle spese in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell’art. 6 del Testo unico dell’edilizia, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.3.2018 o della normativa regionale), e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il cd. “Bonus facciate”.

Tale interpretazione è conforme a quella che vede l’articolo in commento necessario per colmare il vuoto normativo che avrebbe portato ad una disparità di trattamento (obbligatorietà/non obbligatorietà del visto e dell’asseverazione) per le medesime spese a seconda della data del loro sostenimento. A ciò si aggiunga che l’Agenzia delle entrate, oltre che sulla questione della detraibilità delle spese (cfr., Focus Confedilizia n. 8 del 25.2.2022), si era già espressa, con una Faq pubblicata sul suo sito Internet, pure su questa problematica, affermando che “per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo nonsuperiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al ‘Bonus facciate’), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022”.

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