Benefici “prima casa” e dichiarazioni del contribuente

Con la sentenza n. 23292 del 26.7.2022, la Corte di Cassazione ha affrontato di nuovo il tema dei requisiti necessari per fruire dei benefici fiscali per l’acquisto della cd. “prima casa”. Il caso di specie nasce dall’impugnazione da parte di un contribuente dell’atto di diniego di rimborso dell’imposta versata in base ordinaria per la registrazione del decreto di trasferimento della casa acquistata all’asta pur sussistendo i presupposti dell’agevolazione “prima casa”. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione regionale aveva rigettato poi l’appello, promosso dall’Agenzia delle entrate, in quanto dagli atti di causa risultava dovuta l’imposta in misura ridotta, “avendo il contribuente dimostrato che l’immobileacquistato era destinato ad abitazione principale”. Avverso tale decisione le Entrate hanno presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la Commissione regionale aveva fondato la propria decisione sulla circostanza, non contestata dall’ufficio, della sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione in questione, senza però che il contribuente avesse dichiarato il possesso dei requisiti né in sede di aggiudicazione né in occasione della registrazione (dichiarazione invece necessaria). La Cassazione ha aderito a tale tesi, evidenziando che “il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente, a pena d’inapplicabilità dei requisiti: a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile; b) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; c) di non aver già fruito dei medesimi benefici (…). La necessità di collaborazione del contribuente per il godimento dell’agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni da rendersi in seno all’atto di acquisto ha indotto questa Corte (Cass. n. 14117/2010; n. 23588/2011) a ritenere, in modo condivisibile, ‘che il caso in esame costituisca un’eccezione – unitamente alle ipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un’istanza – al principio generale, desumibile dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione (…)’. Si è, pertanto, precisato che ‘le prescritte manifestazioni di volontà vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene’.”

Poiché la sentenza della Commissione regionale non si è attenuta al suddetto principio, la Cassazione ha accolto il ricorso.

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