Bonus acqua 2023

Per il 2023 è ancora possibile avvalersi del cd. “bonus acqua potabile” ovvero dell’incentivo – introdotto dall’art. 1, commi 1087-1089, l. n. 178/2020, inizialmente per il biennio 2021/2022 e poi prorogato al 2023, con la legge di bilancio 2022 – per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. A tal fine è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di: filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche; 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Il tutto entro il limite di spesa all’uopo stanziato e cioè 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,5 milioni di euro per l’anno 2023.

Tra i vari adempimenti (per i quali si rimanda alla lettura del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16.6.2021, come modificato dal successivo provvedimento del 28.1.2022, entrambi scaricabili dalla sezione del sito di Confedilizia riservata agli associati), si segnala che tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Una volta acceduti all’area riservata, il servizio si trova all’interno della sezione “Servizi”, nella categoria “Agevolazioni”, alla voce “Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile”. In alternativa, è possibile inviare la comunicazione dopo averla predisposta in un file conforme alle specifiche tecniche presenti nella scheda informativa presente sullo stesso sito.

Il bonus in questione – la cui esatta quantificazione, che deve rispettare il limite di spesa stanziato per la presente misura, è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente (per il 2021 è stata pari a 30,3745%) – può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

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