BONUS FACCIATE: AGEVOLABILI ALCUNI INTERVENTI AGGIUNTIVI

Con la risposta ad interpello n. 673 del 6.10.2021, l’Agenzia delle entrate ha di nuovo affrontato il tema dei lavori aggiuntivi per i quali sia applicabile il bonus facciate. Nella sua risposta l’Agenzia ha anzitutto ricordato che, con la circolare n. 2/E del 2020, la stessa ha già precisato che l’esplicito richiamo della normativa istitutiva del bonus in questione agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che siano ammessi al bonus gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”. Si tratta, a titolo esemplificativo, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. La detrazione in questione spetta pure per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi; mentre non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

L’Agenzia ha pure ricordato che, con la risposta n. 520 del 4.11.2020, è stato chiarito che il bonus compete anche per i lavori aggiuntivi, quali lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme con costi strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento edilizio stesso.

Nel caso di specie, il contribuente intendeva realizzare un intervento finalizzato alla sostituzione dei parapetti presenti nei balconi, al rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili tecnicamente ed esteticamente con le nuove balaustre nonché un sistema di illuminazione notturna. Queste le conclusioni delle Entrate: nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa in esame, possono essere ammesse al bonus facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio, mentre i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” al predetto intervento edilizio, trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso. Tenuto conto che la finalità della disposizione è quella di agevolare interventi edilizi volti al decoro urbano, non rientrano, invece, tra le spese agevolabili quelle per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata.

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