BONUS FACCIATE: CHIARIMENTI MINISTERO DELLE FINANZE

Con risposta del 20.10.2021 ad interrogazione parlamentare n. 5-06751, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito il proprio parere su vari quesiti in materia di bonus fiscali nell’edilizia. In merito alla richiesta di chiarimenti che trae spunto dalla risposta all’interpello 903-521/2021, con la quale la Direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al “bonus facciate”, che consiste in una detrazione pari al 90% della spesa sostenuta, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31.12.2021 la quota del corrispettivo pari al 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente, il Ministero ha chiarito quanto segue. Ai sensi dell’art. 121, comma 1, d.l. n. 34/2020, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente, per la fruizione di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ai sensi del successivo comma 2, l’opzione può essere esercitata anche relativamente al bonus facciate, che attualmente spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31.12.2021. Il comma 1-bis dell’art. 121 prevede, inoltre, che la predetta opzione “può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL)” e, per gli interventi ammessi al superbonus, che “gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento”. Il Ministero, richiamando quanto già chiarito dalla circolare n. 30/E/2020 dell’Agenzia delle entrate (in relazione agli interventi elencati nel comma 2 – compresi quelli ammessi al bonus facciate – è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, anche per stati di avanzamento lavori; mentre per i soli interventi relativi al superbonus, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso) e di quanto evidenziato in sede di risposta dall’interrogazione n. 5-06307 svolta in data 23.6.2021 (la locuzione secondo cui “L’opzione … può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori …”, contenuta nel citato comma 1-bis dell’art. 121, deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati) ha confermato che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per SAL. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

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