BONUS FISCALI: Superbonus
Sconto in fattura ed errata fatturazione
Con la risposta ad interpello n. 146 del 9.7.2024, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il caso di quando si possono considerare emesse, ai fini dell’applicazione della corretta aliquota del superbonus (che varia a seconda dell’anno di effettuazione della spesa), delle fatture con lo “sconto” (e quindi in assenza del pagamento) che originariamente erano state sbagliate, in quanto “lo sconto” non era stato esposto a valle dell’importo complessivo della fattura (Iva inclusa) ma nel corpo della stessa, e che successivamente erano state modificate con note di debito datate il 29.12.2023 e trasmesse in data 27.3.2024 al Sistema di Interscambio dell’Agenza delle entrate (cd. SdI).
Nella risposta le Entrate hanno ribadito che, come chiarito nelle circolari n. 24/E e n. 30/E del 2020, per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali), in applicazione del criterio di cassa, “le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento”. Nel caso di sconto integrale in fattura (cioè in assenza di un pagamento come nel caso di specie) “occorre far riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore” (cfr. risposta n. 1 del 5.1.2024) e la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI. Al riguardo – ha precisato l’Agenzia – con la recente risposta ad interpello n. 103 del 13.5.2024, è stato pure chiarito che laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite il riconoscimento dello sconto) e pertanto il documento indichi due diverse date (una di effettuazione dell’operazione (ossia di pagamento anche tramite sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI (nel rispetto dei termini di legge, ivi compresi i 5 giorni di eventuale scarto) la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato. In altre parole – hanno concluso le Entrate – ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa in ipotesi di opzione per lo sconto integrale applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento anche tramite sconto), sempreché la fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’art. 21, comma 4, del d.p.r. n. 633/1972 (entro 12 giorni) e ricorrano gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina del superbonus.
Da tali principi deriva che – poiché nel caso di specie la ditta ha emesso le 3 fatture errate il 29.12.2023 e le successive 3 note di debito “(rectius fatture)” prodotte per rettificare le fatture errate, seppur datate il 29.12.2023, sono state trasmesse allo SdI e quindi “emesse” il 27.3.2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento tramite l’equivalente sconto) e che le nuove fatture “replicano pedissequamente” quelle precedenti errate salvo che per l’addebito dell’Iva in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto “sicché le prime non sembrano essere state ‘stornate’ con una nota di credito ma solo duplicate in violazione delle norme” – lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 e cioè nella misura del 70%.
Ha osservato infine l’Agenzia che, sebbene con l’istituto del ravvedimento operoso il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria tuttavia non consente di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione di cui sopra al 110%.
Cessione immobili agevolati con superbonus usufruito dal comodatario
Sul sito FiscoOggi, rivista on-line dell’Agenzia delle entrate, si torna a parlare del superbonus e delle plusvalenze in caso di vendita di immobili, rispondendo al quesito di un lettore che chiede se la nuova ipotesi di plusvalenza (introdotta dall’art. 1, comma 64, della legge di bilancio 2024 (l. 213/2023) in caso di vendita nei 10 anni di un immobile su cui siano stati eseguiti i lavori agevolati da superbonus, scatti anche se dello stesso abbia usufruito il comodatario anziché il proprietario.
La risposta è positiva sulla base degli importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 13 del 13.6.2024 (cfr. Focus Confedilizia n. 24 del 21.6.2024), che vengono così sintetizzati:
- – gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere dal soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione quali per esempio conduttore, comodatario, familiare convivente, eccetera), dalla loro tipologia (trainanti o trainati), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa;
- – sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo);
- – per il calcolo della plusvalenza, sulla quale il contribuente può applicare l’imposta sostitutiva del 26% (invece che il regime ordinario di tassazione), si rinvia alla citata circolare dell’Agenzia delle entrate.