Cedolare secca anche quando il conduttore è una società

La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza n. 257 del 9.8.2022, ha ribadito che – come Confedilizia ha sostenuto fin dal 2011 – la normativa sulla cedolare secca per gli affitti abitativi, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la sua circolare 26/E del 2011, non prevede alcun requisito soggettivo con riferimento al conduttore e che quindi il regime opzionale può essere scelto dal locatore anche per un contratto di locazione ad uso foresteria, in cui l’immobile sia destinato ad uso abitativo esclusivo di un dipendente della società e dei suoi familiari. I giudici di secondo grado – a seguito del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado favorevole al contribuente – hanno respinto l’appello ritenendolo infondato. Nella loro decisione hanno evidenziato che la normativa della cedolare (art. 3, d.lgs. n. 23/2011) può essere applicata qualora esistano due requisiti: uno soggettivo e uno oggettivo. Il primo limita la fruibilità dell’agevolazione fiscale al locatore che non agisce nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale. Il secondo elemento riguarda l’esclusivo uso abitativo dell’immobile. “La norma – ha sottolineato la Commissione – non fa alcun riferimento al conduttore, e non poteva essere altrimenti, considerato che trattasi di soggetto non interessato dal favor fiscale e, pertanto, irrilevante ai fini della norma stessa”. Pure la tesi dell’Agenzia delle entrate secondo la quale i vincoli disposti con il comma 6 dell’art. 3 riguarderebbero anche il conduttore, considerato che il successivo comma 6-bis qualifica questa figura nell’ambito delle locazioni a cedolare secca riferite “agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione”, è infondata. E ciò in quanto tale testo normativo “ha una finalità ben diversa dalla disciplina originariamente dettata in tema di cedolare secca, essendo rivolto a favorire la disponibilità di alloggi a favore degli studenti universitari”. In pratica, tale norma introduce “una fattispecie straordinaria che amplia il perimetro del favor fiscale originariamente riconosciuto dalla legge istitutiva della cedolare secca e che non può certamente essere utilizzata, all’incontrario e paradossalmente, per ridurre l’ambito di applicazione della prima”. Insomma, concludono i giudici: “resta in ogni caso incontrovertibile che la lettera del comma 6 esclude chiaramente qualsiasi riferimento al conduttore”. E in tal senso è il prevalente indirizzo giurisprudenziale. Alla luce di tali ultime osservazioni – concludono i giudici – “non può avere alcun rilievo la diversa interpretazione dettata dalle Entrate con la circolare n. 26/E del 2011 considerato che ‘tam quam non esset’ ove in contrasto con la legge”.

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