Cedolare secca e “ remissione in bonis ”

 

Approssimandosi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi torna d’attualità la disciplina della “remissione in bonis”. Trattasi di una normativa secondo cui, quando la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, siano subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale e tali adempimenti non siano stati tempestivamente eseguiti, la possibilità di avvalersi di detti regimi e benefici non è preclusa, a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e che il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l’importo di euro 250, pari alla sanzione minima stabilita dall’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997.

In parole semplici si può definire la “remissione in bonis” come una riapertura dei termini per la presentazione di comunicazioni obbligatorie per avvalersi di benefici e di regimi fiscali opzionali.
Con la circolare n. 47/E, del 20.12.2012, l’Agenzia delle entrate ha ampiamente esaminato il rapporto tra cedolare secca e “remissione in bonis”, illustrando casi e modalità in cui è possibile sanare l’omessa comunicazione dell’ opzione; il principio base sancito dalla circolare è quello secondo cui la “remissione in bonis” è ammessa – con riferimento alla mancata presentazione del Modello RLI – “solo se il tardivo assolvimento dell’obbligo dipresentazione di tale modello non sia configurabile come mero ripensamento. Ne consegue

che non può essere ammesso ad usufruire dell’istituto in esame chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro (anche se in un’unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca”.
Con la risposta ad interpello n. 530 del 28.10.2022, l’Agenzia ha esaminato una fattispecie nuova, quella della mancata comunicazione della revoca della cedolare secca. Nel caso di specie il contribuente ha comunicato al conduttore l’intenzione di revocare l’opzione, ma poi non ha presentato nei termini il Modello RLI contenente la revoca. L’Agenzia ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare la “remissione in bonis” entro i termini di presentazione della Dichiarazione dei redditi per il 2021 e cioè entro il 30.11.2022; infatti il contribuente, avendo già comunicato la propria intenzione di revoca al conduttore e non avendo versato l’imposta di registro per l’annualità in scadenza, dimostra che l’omessa presentazione nei termini del modello RLI è stata effettivamente una dimenticanza e non configura un ripensamento della propria scelta. Sempre per coerenza di comportamento ilcontribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi indicando i canoni di locazione per il 2021 come assoggettati ad Irpef ordinaria e non a cedolare secca.

Meritano di essere sottolineati due passaggi della risposta; il primo è quello nel quale si ricorda che non sussiste un obbligo di comunicazione preventiva al conduttore, anche se si tratta di una iniziativa opportuna (come precisato dalla circolare n. 20/E del 4.6.2012).
Il secondo è quello in cui si riconosce che “sebbene il passaggio dal regime della cedolare secca al regime ordinario non sia propriamente riconducibile a «la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali», lo stesso costituisce, comunque, un passaggio ad un diverso regime impositivo – che dal punto di vista soggettivo del contribuente potrebbe essere più favorevole – subordinato ad una «preventiva comunicazione»”.

In conclusione, il diritto alla “remissione in bonis” è stato riconosciuto in questo caso per motivi di equità; nell’apprezzare il contenuto della risposta, va rimarcato che la revoca non è tuttora soggetta ad adempimenti preventivi; tuttora, nelle istruzioni al Modello RLI, si precisa che “sarà cura del locatore che revoca l’opzione per la cedolare secca darne comunicazione al conduttore al fine di procedere solidalmente al pagamento dell’imposta di registro dovuta.”. Pertanto la revoca non costituisce la scelta di un regime fiscale opzionale od un beneficio fiscale soggetti ad oneri preventivi, ma un diritto del contribuente a tornare al regime ordinario.

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