CESSIONI DEI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA INTERVENTI “EDILIZI”

L’Agenzia delle entrate, con una FAQ pubblicata il 17.3.2022 sul proprio sito Internet, ha chiarito la disciplina da applicare alle cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” per i quali compete una detrazione fiscale in seguito alle novità introdotte dal decreto “Antifrodi”, le cui disposizioni, peraltro, confluiranno, in sede di conversione in legge, nel d.l. n. 4/2022.

La risposta, in particolare, si sofferma sul numero di cessioni che possono essere effettuate e a favore di quali soggetti, qualora le comunicazioni di opzione siano state presentate ante 26.2.2022.
La normativa (art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) n. 1 e 2 del d.l. n. 13/2022), applicabile alle comunicazioni di opzione presentate dal 26.2.2022, stabilisce che: 1) il fornitore può cedere il credito di imposta, che ha maturato con l’applicazione dello sconto sul corrispettivo, a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche e intermediari finanziari (prima cessione), dopodiché il suo cessionario può a sua volta cedere il credito di imposta, ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati” (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch’esso nel perimetro dei “soggetti vigilati” (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori; 2) il “primo cessionario” può cedere il credito di imposta, che ha acquisito direttamente dal beneficiario della detrazione fiscale (prima cessione), ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati” (seconda cessione), il quale può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch’esso nel perimetro dei “soggetti vigilati” (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori.

Per “soggetti vigilati”, che possono essere cessionari delle “cessioni successive alla prima”, si intendono: le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del TUB; le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64 del TUB; le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del d.lgs. n. 209/2005.

È bene osservare che il d.l. n. 13/2022 non ha però modificato in alcun modo la normativa introdotta dal d.l. n. 4/2022 (e precisamente il comma 2 dell’art. 28) per regolamentare la fase transitoria di passaggio dalla previgente disciplina, caratterizzata da un numero illimitato di cessioni dei crediti di imposta, a una disciplina che avrebbe dovuto essere caratterizzata dalla possibilità di effettuare una sola cessione dei crediti di imposta. Tale disposizione prevede che “i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 – poi prorogato al 17.2.2022 ed al 7.3.2022 per il ‘bonus barriere 75%’ – sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 […] possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti”.

Ciò posto, l’Amministrazione finanziaria, per la prima cessione (in capo al beneficiario della detrazione) o sconto in fattura, ritiene che sia possibile esercitare le opzioni come di seguito indicato: prima cessione o sconto comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16.2.2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”; prima cessione comunicata dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”; sconto comunicato dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”.

Per le cessioni successive alla prima, invece, è possibile esercitare le opzioni come di seguito indicato: cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16.2.2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”; cessioni successive alla prima comunicate entro il 16.2.2022 e cessione a favore di chiunque comunicata all’Agenzia dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”.

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