Chiarimenti a seguito del decreto “Aiuti-bis”

Con la circolare n. 33/E del 6.10.2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al superbonus e agli altri bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n. 115/2022 (noto come “Aiuti-bis”) alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ex art. 121, d.l. n. 34/2020 e in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione (cfr. Focus Confedilizia n. 38 del 21.10.2022). L’art. 33-ter del d.l. “Aiuti-bis” ha infatti circoscritto – modificando per l’ennesima volta il comma 6 del citato art. 121 – ai casi di “dolo o colpa grave” la responsabilità in solido dei fornitori e dei cessionari con il committente in ipotesi di carenza dei presupposti costitutivi dei bonus in questione. E ciò esclusivamente qualora si tratti di crediti per i quali siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art. 119 e all’art. 121, comma 1-ter, d.l. n. 34/2020. È stata pure prevista una disciplina transitoria per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni ex comma 1-ter dell’art .121.

Dopo la modifica legislativa vi era però ancora bisogno – come evidenziato anche da Confedilizia – di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle entrate che potesse superare le incertezze causate in tema di responsabilità in solido anche dalla circolare delle Entrate n. 23/E. L’Agenzia delle entrate lo ha fatto proprio con la circolare n. 33/E con cui ha chiarito che “per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave, occorre fare riferimento al d.lgs. n. 472 del 1997, che reca disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 180 del 10 luglio 1998, ove si precisa che:

– si considera dolosa, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, «la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento». Ciò che rileva in questa nozione è la volontà dell’autore della violazione consapevolmente diretta all’evasione, cosicché non è mai possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegua intenzionalmente siffatto obiettivo;

– la colpa grave, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, sussiste «quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari […]». Essa è, pertanto, connessa all’imperizia o negligenza indiscutibili ovvero, avendo riguardo al possibile errore di diritto, all’impossibilità di dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata. Queste proposizioni definiscono comportamenti caratterizzati da violazioni palesi sia sul piano dei fatti, sia sul piano dell’interpretazione giuridica, tali da comportare l’evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari”.

Alla luce delle nuove disposizioni, l’Agenzia ha altresì evidenziato che gli indici illustrati e riportati nella precedente circolare n. 23/E (finalizzati ad orientare l’attività dell’Amministrazione finanziaria nella valutazione della sussistenza o meno, in capo agli acquirenti dei crediti di cui

all’art. 121 più volte citato, della necessaria diligenza), “in particolare quelli connessi ai profili soggettivi e oggettivi, costituiscono solo istruzioni rivolte agli organi di controllo dell’Agenzia delle entrate allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull’intero territorio nazionale. Si tratta di una elencazione che riveste carattere meramente esemplificativo, elaborata a supporto degli Uffici, i quali possono valutare l’eventuale presenza di tali indicatori – che, a seconda dei casi, possono assumere rilevanza singolarmente laddove l’anomalia evidenziata dal singolo indice rivesta particolare gravità, oppure nel loro complesso, unitamente ad altri elementi – al fine di orientare le istruttorie in ordine alla configurabilità del concorso nella violazione da parte dei fornitori o dei cessionari, in relazione ai controlli fiscali in corso o che verranno avviati”.

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