Codice tributo per il credito d’imposta per gli immobili di interesse storico e artistico

Con la risoluzione n. 43 del 27.7.2022, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “6979” denominato “credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta.

L’art. 65-bis, comma 1, d.l. n. 73/2021, ha infatti riconosciuto – tramite l’istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 – alle persone fisiche, che detengono a qualsiasi titolo immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro, nel rispetto delle varie condizioni previste dalla norma e nei limiti di spesa stanziati. Il credito d’imposta in questione spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa ed è usufruibile in compensazione ex art. 17, d. lgs. n. 241/1997 oppure può essere ceduto, anche in modo parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile (ma non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione).

Si ricorda che i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse, sono stati disciplinati con decreto dell’8.10.2021 del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, disponendosi altresì che il credito d’imposta in questione sia utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 solo tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo al riconoscimento dell’agevolazione. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate.

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