Come si determina l'indennità di espropriazione in caso di espropriazione parziale

Corte d’Appello di Firenze, Sezione I Civile, 30 giugno 2005, n. 991 – In caso di espropriazione parziale, all’espropriato che sia rimasto proprietario di un fondo residuo spetta, oltre l’indennizzo per la perdita della proprietà, un importo supplementare per il deprezzamento di valore subito dalla porprietà residua.

 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Prato,con sentenza 14/27.10.03,ha condannato la Provincia di Firenze al pagamento,in favore della spa ******,a titolo di risarcimento del danno conseguente ad un’espropriazione subita dall’attrice,della somma di Euro 14.254,21,oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;avendo ritenuto,in via preliminare,infondate le eccezioni della convenuta in ordine alla pretesa inammissibilità della domanda (posto che quella per l’ indennità espropriativa,promossa dalla soc.******* dinanzi alla Corte d’Appello-dove si chiedeva anche il ristoro dei danni ad impianti e ad essenze arboree conseguenti all’esecuzione dell’opera pubblica-,non impediva all’attrice di instaurare altro giudizio-quello qui promosso-per ottenere il rimborso delle spese,accertate dal nominato CTU,come necessarie per l’adeguamento del fondo residuo alla nuova situazione dello stato dei luoghi);ed avendo nel merito aderito alle valutazioni e conclusioni dello stesso CTU.

Le spese,anche della consulenza tecnica,seguivano la soccombenza.

Avverso la decisione ha proposto rituale appello la Provincia di Firenze lamentando,in rito,l’omessa pronuncia,da parte del Tribunale,dell’eccepita incompetenza per materia (essendo devolute alla Corte d’Appello le cause in materia di determinazione dell’indennità di esproprio,comprensive dell’accertamento del pregiudizio cagionato,dall’esecuzione dell’opera pubblica,alla porzione residua del fondo rimasta in proprietà dell’attrice);nonché l’erronea esclusione della violazione del principio del “ ne bis in idem “ (essendo stato oggetto dell’intrapreso giudizio dinanzi alla Corte d’Appello ex art.19 L.865/71,anche il ristoro dei danni subiti in funzione dell’esproprio);e deducendo,nel merito,sia la ricomprensione di alcune voci di danno in quello poi liquidato dalla Corte con sentenza n.1613/01,sia l’esclusione di altre (consistenti in migliorie apportate dall’espropriata al fondo residuo).

Ha infine lamentato l’errata rivalutazione del credito (mancando la prova del c.d.maggior danno ex art.1224 c.c.).

L’appellata,costituitasi,ha resistito al gravame.

All’ud.06.10.04 sono state precisate le conclusioni più sopra trascritte,venendo la causa posta in decisione all’ud.coll.04.02.05.La sentenza è stata poi deliberata in c.di consiglio in data 18.02.05.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato.

Difatti,è interpretazione consolidata della S.C.,alla quale questa Corte ritiene di doversi attenere,che,stante il principio dell’unicità dell’indennità di espropriazione indicato dall’art.52 2° della legge fondamentale 1865/2359-e di cui si ha conferma negli artt.41,43 e 45 (dove,sempre ai fini della determinazione dell’indennità,debbono escludersi o computarsi,rispettivamente,i vantaggi e gli svantaggi direttamente derivanti al patrimonio dell’espropriato dalla realizzazione dell’opera pubblica)-,qualora sia domandata la determinazione dell’indennità,è potere-dovere del Giudice accertare compiutamente il “ quantum “ dovuto anche ai sensi dell’art.40 della legge (ipotesi di espropriazione parziale).

È stato infatti ritenuto che: a) all’espropriato-cui sia rimasto in proprietà un fondo residuo collegato funzionalmente con quello oggetto di esproprio-spetta,oltre l’indennizzo per l’ablazione,quello per il decremento di valore subito dal primo immobile e da stabilirsi col c.d.criterio differenziale di cui al citato art.40:trattasi peraltro di un’unica indennità,valendo,per la determinazione della differenza di valore,le stesse norme-art.16 L.865/71 per le aree agricole ed art.5 bis L.359/92 per quelle fabbricabili-stabilite per quantificare l’indennità di espropriazione (Cass.04/10634;03/9096;02/14007;99/7669;99/6722);

b) l’indagine del giudice non abbisogna di specifica domanda di parte (Cass.03/9987) ed anzi l’applicazione dell’art.40 può avvenire pur in mancanza,nella domanda di determinazione dell’indennità,di uno specifico accenno a tale prospettiva (Cass.01/15847); c) la differenza,da indennizzarsi, non deve necessariamente consistere in un decremento del valore venale della parte residua,ma può essere accertata col computo delle singole perdite ovvero aggiungendo al valore dell’area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducano il valore (Cass.00/15359);

d) rientra nella determinazione dell’indennità ex art.40 L.2359/865 anche l’importo delle spese sostenute dall’espropriato,resesi necessarie, quale conseguenza immediata dell’esproprio,per l’esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione dei vantaggi che il fondo godeva prima dell’ablazione (Cass.00/15305,che ha deciso una fattispecie del tutto simile a quella che qui occupa).

In applicazione di tali princìpi,ed anche se il primo motivo di gravame,pur fondato (stante la competenza funzionale della Corte d’Appello in materia di determinazione dell’indennità),non comporta mutamenti quanto al processo qui instaurato-rilevando semmai ai soli fini delle spese di lite e non essendo stata dedotta dall’appellante l’irricevibilità,nel presente grado,degli atti compiuti nel giudizio davanti al Tribunale-,deve accogliersi il secondo motivo di doglianza:infatti,l’odierna appellata ha introdotto,e pressoché contemporaneamente, due separati giudizi,l’uno dinanzi a questa Corte,per la determinazione dell’indennità (e definito con sentenza n.1613/01);l’altro,davanti al Tribunale di Prato,dove si chiede il ristoro delle spese sostenute dall’attrice per adeguare la parte residua,non espropriata, del proprio fondo (destinato ad attività industriale),alla localizzazione dell’opera pubblica realizzata dalla Provincia (e consistente in un tratto della via denominata Nuova Montalese).

Orbene,in questo secondo giudizio,la responsabilità della p.a.non è ricondotta a fatto illecito (ad es.ad una costruzione della strada eseguita con negligenza o imperizia,tale da cagionare un pregiudizio per la proprietà della spa LDS) e quindi deve ritenersi relativa ad eventi che hanno un collegamento causale ed immediato con l’avvenuto esproprio:diversamente (al di fuori dell’indennizzo da esproprio e del risarcimento da fatto illecito ex art.2043 c.c. ovvero anche dell’indennità prevista dall’art.46 L.865/2359) non sembra configurabile altro titolo cui agganciare una pretesa “ lato sensu “ risarcitoria.

Ne consegue,allora,che nella domanda di determinazione dell’indennità-comprensiva di quella di cui all’indicato art.40 per le ragioni sopradette-erano da considerarsi anche i pregiudizi che l’odierna appellata sostiene essere ricondotti direttamente ed immediatamente all’avvenuto esproprio ed alla consequenziale esecuzione dell’opera pubblica (v.l’atto introduttivo della causa davanti al Tribunale ove si afferma che,contrariamente all’assunto della Provincia-che aveva quantificato in £.5.000.000 i danni subiti dall’espropriata agli impianti ed agli alberi-,il pregiudizio patìto,” per le opere citate e per l’esecuzione di un nuovo raccordo tra il residuo piazzale e la strada,necessitato dalla nuova situazione dei luoghi venutasi a creare “,era molto maggiore). Per di più la citata sentenza della Corte d’Appello ha determinato proprio nella somma indicata dall’espropriante il danno agli impianti ed agli alberi,ritenendo dunque che si tratti,quantomeno per le spese occorrenti per una nuova dislocazione dei primi (cancello ed illuminazione),di una diminuzione di valore del bene residuato,eliminata con l’esecuzione delle modifiche agli impianti preesistenti.

Infine,appare non contestabile,come del resto riconosciuto nella stessa sentenza ed emerso dalle indagini peritali svolte nel primo grado di questo giudizio,che “ la parte di terreno interessata dall’espropriazione era completamente accorpata al complesso industriale della Spa LDS e conseguentemente funzionale alla sua attività,come area di manovra,di parcheggio e di verde privato “ (v:pag.10 della decisione);e che (v.pag.2 della relazione peritale) “ a seguito della nuova ed eseguita situazione viaria ed in relazione al nuovo stato dei luoghi,si è resa indispensabile la realizzazione di nuove opere di contenimento “ e cioè “ la creazione di un nuovo collegamento tra la nuova strada e la residua porzione di terreno della Società,compresa demolizione di manufatti e di recinzione;la traslazione del cancello motorizzato con nuova installazione e realizzazione di nuovo impianto elettrico;la creazione di una nuova recinzione in muratura;la risistemazione di porzione di terreno incolto per adibirlo a piazzale in terra battuta “.

Dunque appare certo il collegamento funzionale tra l’area espropriata e la contigua residua proprietà dell’appellata ,presupposto questo,come da ultimo ribadito da Cass.03/9981,per l’applicazione dell’art.40 L.2359/865.

D’altra parte non si potrebbe fondatamente sostenere che,nella specie,dovrebbe trovare applicazione l’art.46 della stessa legge che consente ai proprietari che ricevano un pregiudizio dall’avvenuta esecuzione dell’opera di chiedere di essere ristorati:difatti questa norma,tra l’altro non menzionata nell’atto di citazione originario,si attaglia,secondo l’interpretazione corrente della S.C. (v.tra la molte decisioni,Cass.00/15305 citata),alla sola ipotesi che il danno sia arrecato a soggetti estranei alla procedura ablatoria o comunque titolari di diritti reali su fondi non intimamente connessi a quello espropriato (diversamente dovendosi operare col criterio indennitario ex art.40 della legge).

Infine,avendo espressamente la spa ******* chiesto il rimborso delle spese erogate per i lavori dalla stessa indicati,a titolo di risarcimento del danno (e non già di indennizzo),non si potrebbe neanche,pena un’inammissibile “ mutatio libelli “,qualificare la domanda come accertamento della responsabilità per atto lecito della p.a. ex art.46 (in questi termini Cass.01/4790).

Va dunque,in riforma della sentenza impugnata,respinta la domanda attrice,con ogni conseguenza in punto di spese di lite che,ad eccezione di quelle di CTU che appare equo compensare totalmente fra le parti, vengono poste a carico dell’appellata e si liquidano,d’ufficio in difetto di notula,per il primo grado, in Euro 760,00 per diritti ed Euro 1.340,00 per onorari;e,per il presente,in Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.900,00 per onorari;oltre rimborso forfetario spese generali.

P.Q.M.

La Corte d’Appello,in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Prato 14/27.10.03,rigetta la domanda proposta dalla spa ******;compensa tra le parti le spese della CTU eseguita in primo grado;condanna l’odierna appellata a rifondere all’appellante le spese di lite di entrambi i gradi liquidate come in motivazione.

Firenze,18.02.05

 

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