COMPRAVENDITA: Iva agevolata per la vendita di immobile con finalità di interesse collettivo

In caso di vendita di un immobile da destinare a poliambulatorio e servizi sanitari, nonché a consultorio familiare ai fini dell’applicazione dell’Iva agevolata al 10% (ex art. 16, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 per i beni indicati nella Tabella A, parte III, art. 127-quinquies), quello che rileva non è la funzione abitativa dello stesso né il suo accatastamento, ma la sua destinazione secondo le sue caratteristiche intrinseche al momento dell’operazione. Così la Cassazione con la sentenza n. 9337 del 5.4.2023.

Per la Corte, infatti, per poter usufruire dell’agevolazione in questione, le disposizioni che la prevedono (art. 16, comma 2, d.p.r. n. 633/1972 che rimanda all’art. 1, l. n. 659/1961 che a sua volta rimanda all’art. 2, comma 2, regio decreto-legge n. 1094/1938 “che quantunque abrogato (…) deve ritenersi comunque tuttora applicabile limitatamente all’elenco degli edifici in esso contenuto, non essendo il rinvio riferito alla norma, ma alla sola tipologia di edifici ivi contemplata, a mente del quale «agli effetti del beneficio previsto dal comma precedente sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili»”) vanno lette alla stregua del loro significato letterale. Quindi – evidenzia la Suprema Corte – l’aliquota Iva è ridotta al 10% per le operazioni che hanno ad oggetto gli edifici anzidetti, che – come chiarito dall’art. 2, comma 2, del regio decreto-legge n. 1094/1938 – sono equiparati alle case di civile abitazione ai soli effetti del beneficio in esame né può dirsi che tale equiparazione si estenda anche all’attribuzione a questi fabbricati del requisito del loro impiego abitativo. La ratio legis della norma in esame è infatti “quella di perseguire finalità di interesse collettivo aventi carattere sostanzialmente assistenziale”. Per la Cassazione quindi – richiamando anche la circolare del Ministero delle finanze n. 1/E del 2.3.1994 – ai fini del riconoscimento dell’aliquota agevolata non è necessario che tali immobili abbiano una destinazione abitativa, purché siano destinati alle funzioni indicate nell’elenco di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto più volte citato. E non rileva neanche il loro accatastamento, dovendosi privilegiare la destinazione dell’immobile secondo le sue caratteristiche intrinseche al momento dell’operazione (cfr. Agenzia delle entrate, risposta n. 49/2020). Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di Iva, l’operazione avente ad oggetto la vendita di immobile da destinare a poliambulatorio e servizi sanitari, nonché a consultorio familiare, è soggetta all’aliquota ridotta del 10%, ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, in ragione del richiamo da esso operato alla allegata Tabella A, parte III, che contempla all’art. 127-quinquies, gli edifici di cui all’art. 1, l. n. 659 del 1961, ossia quelli di cui all’elenco contenuto nell’art. 2, comma 2, r.d.l. n. 1094 del 1939, conv. dalla l. n. 35 del 1939, rispetto ai quali non rileva la destinazione abitativa, siccome non richiamata dall’art. 1 della predetta l. n. 659, ma la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale sottesa alla loro destinazione secondo le loro caratteristiche intrinseche al momento dell’operazione, indipendentemente dal loro accatastamento”.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483