COMPRAVENDITA: PREZZO E PROVA PER TESTIMONI

“Il prezzo è un elemento essenziale della vendita, per cui anch’esso deve risultare per iscritto e per intero quando per tale contratto è prevista la forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente che quest’ultima sussista in relazione alla manifestazione di volontà di vendere e di acquistare”. Pertanto, “un’eventuale prova per testimoni del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare non riguarda un elemento accessorio del contratto (in relazione al quale non opera il divieto di cui all’art. 2722 cod. civ.), ma un elemento essenziale”.

Così la Cassazione, con sentenza n. 6142 del 24.2.2022.

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