Comunicazione ecobonus all’Enea
La Cassazione, con ordinanza n. 19309, depositata il 12.7.2024, ha affermato il principio secondo cui la presentazione della comunicazione all’Enea, oltre il termine di 90 giorni dalla ultimazione degli interventi agevolati da ecobonus, non comporta la decadenza dalle agevolazioni.
Il caso si riferisce ad un accertamento effettuato dalle Entrate in relazione ad interventi agevolati da ecobonus, per spese sostenute negli anni 2008 e 2009, con ultimazione dei lavori nel 2010 e invio della comunicazione all’Enea nel 2014. Nell’accertamento si riteneva tardiva la comunicazione all’Enea e quindi si eccepiva la decadenza dall’agevolazione.
L’ufficio richiamava l’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, a norma del quale i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi agevolati da ecobonus, sono tenuti, tra l’altro, ad inviare all’Enea entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, la copia dell’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La Cassazione nell’ordinanza in commento invece aderisce all’orientamento favorevole al contribuente (ne esiste uno anche contrario: cfr. Cass. civ. 30.5.2024, ordinanza n. 15178), espresso in un recentissimo precedente (Cass. 21.3.2024, sent. n. 7657, all’esito di pubblica udienza) ove è stato affermato il principio di diritto per cui ‹‹in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’Enea, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19.2.2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto››.
In altri termini, la decadenza deve essere espressamente prevista e non può essere desumibile da interpretazioni sistematiche. L’espressione “sono tenuti” non è pertanto sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza. Né tale decadenza risulta dalle norme dell’art. 1, L. 296 del 2007 (istitutiva dell’ecobonus in esame), e del comma 349 in particolare, in attuazione del quale è stato emanato il d.m. del 19/02/2007.
Chiarisce al riguardo l’ordinanza che, mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Tali conclusioni sembrano valide anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di comunicazione ad Enea, con riferimento in primo luogo al d.m. 6.9.2020 ed all’art. 14, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 63/2013, come convertito; nella vigente disciplina, invece, una espressa ipotesi di decadenza è prevista in caso di “non veridicità” dell’attestazione del professionista relativa ad interventi che danno diritto alla detrazione maggiorata (art. 14, comma 2-quinquies, citato d.l. n. 63/2013).