CONDOMINIO E ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO

Nell’ambito del potere di regolamentazione dell’uso delle cose comuni, è consentito all’assemblea – con delibera approvata dalla maggioranza stabilita dall’art. 1136, secondo comma, del codice civile – individuare, all’interno del cortile condominiale, i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, allo scopo di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene. L’assemblea non può invece validamente deliberare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condòmini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delleautovetture, né trasformare l’originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell’edificio all’uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l’attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l’espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condòmini.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 15613 del 16.5.2022.

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