CONDONO EDILIZIO

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA – RELAZIONE PROPOSTA DI LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA

 

Proposta di legge regionale “Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria”.

 

 

 

Relazione illustrativa

 

 

 

Premessa

 

 

 

La proposta di legge contiene norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria in conformità ai principi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici), come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n.350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) e disposizioni regionali in attuazione dell’articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2004, n.168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2004, n.191.

 

La proposta di legge è stata presentata a seguito dell’emanazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 196/2004 e 198/2004, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni dell’articolo 32 e dell’allegato 1 del decreto-legge 269/2003 e della L.R. 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana).

 

Con le due sentenze citate la Corte Costituzionale ha chiarito quali siano i limiti della potestà legislativa statale e regionale nella materia in questione e, in particolare, che spetta alla regione:

 

– determinare limiti volumetrici delle opere sanabili in misura inferiore a quella prevista nel decreto legge 269/2003;

 

– determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’allegato 1 del decreto-legge 269/2003;

 

– disciplinare diversamente da quanto stabilito dal decreto-legge 269/2003 gli effetti del prolungato silenzio del comune sulla domanda di sanatoria;

 

– determinare la misura e dell’anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento.

 

Oggi esiste la possibilità di sanare opere e interventi abusivi in via ordinaria secondo quanto previsto dall’articolo 37 della L.R. 52/99, che prescrive la cosiddetta doppia conformità (gli interventi dovevano essere conformi alle norme urbanistiche al momento della loro realizzazione e devono essere conformi al momento della presentazione della domanda di sanatoria). Con questa sanatoria straordinaria non occorre la doppia conformità e sarà perciò possibile sanare gli abusi, nei limiti descritti nell’articolato, se non gravano vincoli sul bene, si potranno sanare anche opere in contrasto con la disciplina urbanistico edilizia; occorrerà comunque che non si tratti di nuove costruzioni e che le destinazioni d’uso delle opere abusive non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici.

 

 

 

Esame dell’articolato

 

 

 

L’articolo 1 della proposta di legge ne definisce l’oggetto, esplicitando che la legge regionale è emanata in conformità ai principi contenuti nella legislazione statale, secondo il principio della leale collaborazione tra stato e regioni così come stabilito dalla Corte Costituzionale,. La legge regionale disciplina quindi tutti quegli aspetti che la Corte stessa nelle sentenze citate ha ricondotto alla potestà legislativa regionale, il cui mancato esercizio determinerebbe l’applicazione diretta ed integrale della disciplina statale.

 

 

 

L’articolo 2 individua le tipologie e i limiti dimensionali degli abusi sanabili.

 

 

 

Nella lettera a) del comma 1 viene stabilito che le opere e gli interventi che incidono sulle risorse essenziali del territorio (art. 3 L.R. 52/99 e art. 4, comma 1 lett. a) ), e cioè gli interventi di nuova edificazione e gli interventi che eccedono la ristrutturazione edilizia, non potranno essere sanati se sono stati eseguiti senza alcun titolo abilitativo: questi interventi possono essere sanati solamente se eseguiti in difformità, anche se essenziali, rispetto ad un titolo abilitativo che comunque deve esistere. La lettera b) tratta degli altri casi (le restanti tipologie di interventi dell’articolo 4 della L.R. 52/99) e stabilisce che possono essere sanati interventi eseguiti anche senza denuncia di inizio delle attività oppure in difformità da essa.

 

Il comma 2 stabilisce i limiti dimensionali delle opere abusive che possono essere sanati in sede di nuova costruzione: il volume abusivamente realizzato non può superare i 100 metri cubi se ha destinazione abitativa, i 100 metri cubi se ha destinazione non abitativa in zone residenziali o miste e i 300 metri cubi, e comunque al massimo il 30% in più rispetto alla costruzione legittimamente realizzata, in zone produttive attrezzate o agricole. Tali limiti valgono anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia e quindi, in particolare, per le addizioni funzionali di cui all’articolo 4, comma 2, L.R. 52/99. Gli annessi agricoli abusivamente ampliati e sanati in via straordinaria manterranno ex lege la destinazione agricola per 20 anni, e non potranno cioè essere in tale periodo essere trasformati per altri usi.

 

Il comma 4 esclude la sanatoria nel caso di abusi che incidano sui beni oggetto di tutela e che contrastino con i vincoli che comportano inedificabilità di cui all’articolo 33 della L. 47/85, e cioè:

 

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

 

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

 

c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

 

d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree, come nelle fasce di rispetto stradale, in quelle interessate dal vincolo cimiteriale, ecc…

 

La sanatoria delle opere abusive è esclusa, come previsto dall’art. 32, comma 27, del decreto-legge 269/2003, anche quando:

 

– siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;

 

– non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003;

 

– non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al decreto-legge 269/2003;

 

– siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

 

– fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall’approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell’esclusione dalla sanatoria è sufficiente l’acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell’interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi.

 

Se i vincoli sono stati apposti dopo l’entrata in vigore della legge si applica l’articolo 32 della L. 47/85, secondo il quale, in particolare, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è, di norma, subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

 

Il comma 5 individua tre ulteriori situazioni nelle quali non è comunque ammessa la sanatoria, ad ulteriore garanzia di tutela delle risorse del territorio e per non vanificare l’attività di governo del territorio dei comuni. Nel caso della lettera a), che corrisponde alla lettera d) del comma 27 dell’art. 32 del decreto-legge 269/2003 e che riguarda i vincoli ambientali (difesa del suolo, aree protette ecc…), si estende l’esclusione della sanatoria anche nel caso in cui i vincoli siano stati apposti dopo la realizzazione delle opere, ma comunque prima dell’entrata in vigore della presente legge. Nel caso della lettera b), che corrisponde alla lettera g) del comma 27 dell’art. 32 del decreto-legge 269/2003 e che riguarda i porti, le aree demaniali e gli usu civici, il divieto è esteso a qualsiasi area demaniale e non solo a quelle appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale. La lettera c), infine, stabilisce che le opere abusive possono essere sanate solamente se non sono in contrasto con le destinazioni d’uso ammesse dagli strumenti urbanistici comunali. In sintesi possono essere sanate opere che hanno determinato anche volumetrie non ammesse dagli strumenti urbanistici, ma non quelle che hanno trasformato, ad esempio, volumi produttivi in residenziali dove lo strumento urbanistico non ammette tale destinazione.

L’articolo 3 stabilisce un incremento del 10% dell’oblazione e le sue modalità di versamento.

 

L’articolo 4 prevede il raddoppio del contributo commisurato al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione, secondo i valori che il comune stesso ha definito in via ordinaria ai sensi degli articolo 19 e 26 della L.R. 52/99. Tutti i contributi sono integralmente versati al Comune alla presentazione della domanda di sanatoria.

 

L’articolo 5 disciplina il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, stabilendo comunque un termine massimo di due anni dalla presentazione dell’istanza.

 

L’articolo 6 dispone infine che le domande presentate prima dell’entrata in vigore di questa legge sono comunque soggette alla disciplina in essa contenuta. Fermi restando gli effetti penali delle domande presentate prima, per ottenere la sanatoria è necessario integrare le domande precedenti e verificarne la compatibilità con le disposizioni della presente legge.

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