CONDUTTORE CHE NON PAGA L'AGGIORNAMENTO ISTAT: COSA FARE?

Un conduttore non mi paga l’aumento ISTAT, e vorrei sapere cosa fare sia per quanto riguarda la registrazione del contratto in quanto non vorrei pagare su un canone che non riscuoto, sia per non far durare la questione all’infinito.

 

Ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 392/1978, ora non più in vigore, il cosiddetto aggiornamento ISTAT, una volta che fosse stato regolarmente richiesto dal locatore, veniva ad incorporarsi nel canone, divenendo così canone a tutti gli effetti. Ora i contratti-tipo previsti dalla legge n. 431/1998, hanno in parte modificato il meccanismo di applicazione dell’aggiornamento, ma non la sua natura che essendo sempre quella di integrazione del canone, deve essere corrisposto con le stesse modalità del canone. La sua omissione di pagamento costituisce quindi inadempimento ed anche motivo di sfratto per morosità. A tale scopo occorre tuttavia che non vi siano dubbi sulla entità dell’aggiornamento e sulla sua decorrenza, e quindi un eventuale azione di sfratto potrà essere promossa dopo che l’aggiornamento sia stato richiesto dal locatore mediante lettera raccomandata, nella quale l’importo del canone aggiornato, sia indicato con precisione. Il che significa che in caso di possibili contestazioni sull’entità o sulla decorrenza dell’aggiornamento, il procedimento di sfratto non è consigliabile, ed è invece opportuno ricorrere ad un normale giudizio per la esatta quantificazione del canone. In tal caso è assai probabile che le cose vadano per le lunghe, ma non vedo alternative. Quanto alla imposta di registro, occorre ricordare che l’imponibile è costituito dal canone pattuito, e non da quello effettivamente riscosso (a differenza di quanto accade ora, entro certi limiti, per lì per l’IRPEF), per cui è consigliabile che registrare il contratto indicando il nuovo importo comprensivo di aggiornamento ISTAT, anche se questo, per il momento, non dovesse essere pagato.

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