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CONFEDILIZIA – FIRENZE AL SERVIZIO DEI CONTRIBUENTI

IMU-TASI: SCADENZA 16 GIUGNO
Come noto, il prossimo 16 giugno scadrà il termine per il versamento della prima rata, in acconto, dell’IMU e della TASI relative all’anno 2015.
Sia per l’una sia per l’altra imposta, il versamento della prima rata (50%) va eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni valide per il 2014, mentre il versamento della rata a saldo di quanto dovuto per l’intero 2015 – da effettuarsi entro il 16 dicembre – andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito www.finanze.it alla data del 28 ottobre. A tal fine, il Comune dovrà effettuare l’invio delle delibere anzidette entro il 21 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicheranno
anche in sede di versamento del saldo aliquote e detrazioni valide per il 2014. È comunque consentito il pagamento dell’IMU e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno (naturalmente, nel caso in cui a tale data sia già disponibile la relativa delibera valida per il 2015).
In allegato, si trasmette uno schema illustrativo delle principali regole da tenere presenti per il pagamento dei due tributi.
Modelli di pagamento precompilati
L’art. 1, comma 689, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), stabilisce – relativamente alla IUC (sigla che racchiude IMU, TASI e TARI), deve ritenersi, interpretando una normativa particolarmente confusa – quanto segue: “Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”.

Con riferimento alla TASI, il comma 688 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato nel corso del 2014, dispone: “A decorrere dall’anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli”.
Con distinti decreti, sono stati approvati i modelli di bollettini di conto corrente postale per il pagamento dell’IMU (decreto 23 novembre 2012) e della TASI (decreto 23 maggio 2014), entrambi comprensivi di istruzioni e modelli per i bollettini precompilati. Per effettuare il versamento di IMU e TASI si può utilizzare, oltre che il bollettino postale, il modello F24 (con facoltà di compensare gli importi dovuti con eventuali altri crediti d’imposta), anche precompilato da parte del Comune.
Pur sulla base di una confusa normativa, risulta evidente come – al minimo – i Comuni
siano obbligati, su richiesta dei contribuenti, a mettere a disposizione degli stessi i modelli di pagamento (postali o bancari) relativi alla TASI precompilati da parte dei Comuni medesimi.
Dichiarazioni
A proposito degli obblighi dichiarativi, deve segnalarsi che la situazione normativa è, sul punto, ancora più confusa di quella concernente i bollettini precompilati. Il comma 684 della citata legge n. 147 del 2013 prevede: “I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo”. Il successivo comma 685 stabilisce poi: “La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui
sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente”. Il comma 687 aggiunge: “Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU”.
Le disposizioni sopra riportate sembrano fare riferimento ad un modello di dichiarazione comprensivo di tre tributi, tale essendo la composizione della IUC: l’IMU, la TASI e la TARI.
Allo stato, tuttavia, tale interpretazione – invero di dubbia applicabilità in concreto – non risulta suffragata da provvedimenti regolamentari conseguenti. Né risultano essere stati predisposti a livello nazionale modelli di dichiarazione distinti per i due nuovi tributi (per l’IMU, un modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale esiste a partire dal 2012), mentre si ha notizia della predisposizione da parte di singoli Comuni di propri modelli di dichiarazione TASI.
A tale ultimo proposito, va tuttavia segnalato che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, ha rilevato che “dalla lettura delle norme che disciplinano la TASI, emerge che il modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”, che esso “deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale”, che non si riscontrano “norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i Comuni di predisporre autonomamente
modelli di dichiarazione concernenti la TASI” e che “al Comune è demandato esclusivamente l’onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo”.
Da quanto sopra esposto, appare evidente che al momento risulta impossibile fornire
qualsivoglia indicazione certa in ordine ad un obbligo dichiarativo che – pur limitato ad ipotesi specifiche – deve essere effettuato entro poco più di un mese (martedì 30 giugno).
La Sede centrale si è comunque attivata per sollecitare i necessari chiarimenti al riguardo.

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