CONFINI: Innalzamento del muro comune
“L’esercizio da parte del comproprietario della facoltà di innalzare il muro comune ai sensi dell’art. 885 cod. civ., non richiede che la sopraelevazione sia estesa a tutto lo spessore del muro, potendo essere contenuta nei limiti della linea mediana sempre che le modalità della costruzione consentano al vicino di fare analogo uso del muro stesso e in particolare non gli sottraggano il diritto di chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata per l’intera estensione”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 19040 del 13.6.2022.