CORTILE COMUNE SITO FRA EDIFICI DI PROPRIETARI DIVERSI E APERTURA DI VEDUTE

Ove sia accertata la comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi
ed allorché fra il cortile e le singole unità immobiliari di proprietà esclusiva non sussista quel
collegamento strutturale, materiale o funzionale, ovvero quella relazione di accessorio a
principale, che costituisce il fondamento della condominialità dell’area scoperta, ai sensi
dell’art. 1117 del codice civile, l’apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale
verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell’art. 905 del codice
civile. Il partecipante alla comunione del cortile non può, in sostanza, aprire una veduta verso
la cosa comune a vantaggio dell’immobile di sua esclusiva proprietà, finendo altrimenti per
imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il
principio di cui all’art. 1102 del codice civile, il quale non è applicabile ai rapporti tra proprietà
individuali e beni comuni finitimi, che sono piuttosto disciplinati dalle norme che regolano i
rapporti tra proprietà contigue od asservite.


Così la Cassazione, con sentenza n. 7971 del 11.3.2022

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