DAL 1° MAGGIO OBBLIGATORIO CODICE IDENTIFICATIVO E DIVIETO FRAZIONAMENTO

Si ricorda che dall’1.5.2022, per effetto del nuovo comma 1-quater dell’art. 121 del d.l. n. 34/2020, i crediti generati dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, non possono essere oggetto di cessioni parziali. A tale scopo, a ciascun credito è attribuito un codice identificativo da riportare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

La novità sulla tracciabilità delle cessioni riguarda le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura inviate a decorrere dal 1° maggio scorso. In estrema sintesi, con riferimento alle comunicazioni di prima cessione o di sconto sul corrispettivo trasmesse a partire da quella data, il fornitore (nell’ipotesi di opzione per lo sconto in fattura) o il primo cessionario (nell’ipotesi di cessione del credito da parte del beneficiario della detrazione) potrà cedere il credito acquisito esclusivamente per il suo intero ammontare e non per una sola parte. In merito alla questione di come debba essere interpretata tale norma, si segnala che il Ministro dell’economia, Daniele Franco, rispondendo il 27.4.2022 all’interrogazione n. 3-02917 presentata dall’on. Alessandro Cattaneo (FI) ed in cui si è paventato il rischio che la nuova normativa potesse essere interpretata nel senso di cessione pluriennale in blocco e non anche con riferimento alla singola annualità, ha osservato quanto segue: “con riferimento alla possibilità di depotenziare il divieto di cessione frazionata … la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo”.

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