DEBITO IN BANCA DA PARTE DI AMMINISTRATORE INFEDELE: IL CONDOMINIO NON PAGA

Sentenza del Tribunale di Firenze del 6 agosto 2004 – DEBITO IN BANCA DA PARTE DI AMMINISTRATORE INFEDELE: IL CONDOMINIO NON PAGA

 

DEBITO IN BANCA DA PARTE DI AMMINISTRATORE INFEDELE: IL CONDOMINIO NON PAGA

 

R E P U B B L I CA I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FIRENZE – Sezione III civile

 

In composizione monocratica nella persona del giudice, dott. Silvia Chiarantini ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA (n. 3277)

Nella causa iscritta al n 592/2001 di Ruolo generale.

da

Condominio di Viale Calatafimi n. 42, Firenze, in persona dell’amministratore p.t. Roberto Tredici rappresentato e difeso dall’avv. Elena Bellandi ed elett. domiciliato presso il suo studio in Firenze, via S. Reparata n. 40, giusta mandato a margine dell’atto di citazione

Attore

contro

Cassa di Risparmio dì Firenze spa in persona dell’avv. Luciano DiVita procuratore speciale in forza di procura notaio Donnini di Carmignano (PO) dei 19.9.2000 reg. 10478 rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Fera e disgiuntamente dall’avv. Giacomo sarti Rosati ed elett. Domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze via S. Gallo n. 80, giusta procura in calce alla comparsa di risposta

Convenuta

E

*********nato a Firenze il 7.1.1945 ivi residente, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Piccoli ed elett. domiciliato presso il suo studio in Firenze via Pellicceria n. 8 come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate all’udienza del 2.2.2004 come riportate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio di Firenze viale Calatafimi n. 42 in persona del suo amministratore conveniva in giudizio la Cassa di risparmio di Firenze spa in persona del suo legale rappresentante presso la cui agenzia 2 di Firenze il condominio aveva intestato il conto corrente bancario n. 20848/00 ed altresì conveniva il ragioniere ********* ex amministratore del condominio medesimo, al fine di sentire accertare e dichiarare l’inefficacia del contratto di apertura di credito su detto conto corrente, per senti dichiarare l’inesistenza di alcun debito per il suddetto titolo del Condominio nei confronti della Cassa di Risparmio. Assumeva al riguardo parte attrice che lo scoperto di conto corrente comunicato dall’istituto di credito pari a lire 44.312.354 doveva ritenersi conseguenza di una richiesta di apertura di credito effettuata dall’ex amministratore ***** per conto del condominio medesimo sulla base di una falsa delibera assembleare nonché di prelievi di somme effettuati dal medesimo e successivamente trattenute, tanto che al suddetto veniva revocato il mandato di amministratore e quindi veniva querelato.

Affermava perciò parte attrice che il Biasilli aveva agito quale falsus procurator del condominio, senza alcun potere di rappresentanza stipulando perciò con la Cassa di Risparmio un negozio privo di efficacia e dal quale pertanto nessuna obbligazione può ritenersi sorta in capo al medesimo condominio.

Si costituiva ritualmente mediante deposito di comparsa e fascicolo in cancelleria la Cassa di Risparmio di Firenze a mezzo del suo procuratore speciale contestando in diritto le deduzioni avversarie e sostenendo che il comportamento della Cassa di Risparmio non poteva ritenersi censurabile avendo agito in buona fede nella convinzione non colposa della sussistenza di un valido rapporto di rappresentanza sulla base di tutti i requisiti necessari.

Oltre al rigetto della domanda attrice, la parte convenuta chiedeva all’attore in via re 44.721.854, pari. al saldo passivo al 30.6.2000, rappresentato dall’estratto del conto corrente suindicato, e solo nell’ipotesi di esclusione della responsabilità del medesimo condominio, chiedeva detto pagamento nei confronti del convenuto Biasilli.

Alla prima udienza di comparizione si costituiva anche ******il quale pur non negando di aver sottoscritto una dichiarazione con la quale confessava l’avvenuta falsificazione e utilizzazione delle delibera per l’apertura di credito sul conto sunnominato, affermava di non aver mai agito per interesse personale ma di aver incamerato somme per effettuare pagamenti nell’interesse dei condomini.

Sosteneva poi, affiancandosi alla Cassa di Risparmio di Firenze, che il Condominio non ignorava che il conto corrente aveva uno scoperto di circa 40 milioni di lire da oltre tre anni, e ciò a prescindere dall’apertura di credito. Il *******i inoltre deduceva dalla mancanza di azione diretta e di rilievo nei propri confronti, da parte del Condominio, la volontà implicita di quest’ultimo di ratificare il proprio operato, vale a dire dei prelievi e dei pagamenti effettuati in particolare in occasione della ristrutturazione del condominio stesso.

Contestava poi la ritualità della domanda riconvenzionale proposta, sia pure in via subordinata, nei suoi confronti, in quanto non notificata nei termini

Concludeva il ******* in definitiva per il rigetto della domanda attrice, e rispetto alla domanda riconvenzionale svolta dalla Cassa di Risparmio per la preliminare declaratoria di decadenza o comunque per il suo rigetto o, in via subordinata, spiegando a sua volta domanda riconvenzionale nei confronti del Condominio per essere rilevato indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’eventuale accoglimento di detta domanda.

Sulla eccepita decadenza della domanda riconvenzionale prendeva posizione la Cassa di Risparmio di Firenze con apposita memoria autorizzata ai sensi dell’art. 180 c.p.c. respingendo detta eccezione.

Convocate le parti all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. il tentativo di conciliazione non riusciva, anche per l’assenza del convenuto *******.

Con le memorie autorizzate ai sensi dell’art. 183 c.p.c. parte attrice previa argomentazione della propria posizione, modificava ed integrava le proprie conclusioni chiedendo anche il rigetto di tutte le domande riconvenzionali proposte da entrambe i convenuti e inoltre chiedeva, in ipotesi, la condanna del convenuto *******a rilevare indenne il Condominio da ogni eventuale pagamento che questo avesse dovuto effettuare a favore della Cassa di risparmio di Firenze

Anche il *******con memoria depositata ai sensi del 5° Co. dell’art 183 c.p.c. modificava le proprie conclusioni, chiedendo, per quanto concerne la domanda riconvenzionale nei confronti del Condominio attore, la sua condanna a pagare l’importo corrispondente alla misura del suo ingiustificato arricchimento che si potrebbe verificare nel caso di accoglimento della domanda della Cassa di risparmio nei propri confronti.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e quindi veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti attrice e convenuta Cassa di Risparmio di Firenze all’udienza del 2.2.2004: la parte attrice si riportava all’atto di citazione ed inoltre depositava certificato della locale Procura della Repubblica relativo alle indagini in corso a carico del *******per il reato di truffa e appropriazione indebita; la Cassa di Risparmio di Firenze si riportava alla propria comparsa di costituzione. Non si presentava invece la parte convenuta ******, il cui difensore aveva rinunciato al mandato in data 6.5.2002, senza peraltro essere sostituito.

La causa è stata trattenuta in decisione previo decorso del termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che la decisione ha sicuramente per oggetto la richiesta di accertamento negativo proposta con atto di citazione in via principale dal Condominio attore, così come la domanda proposta da quest’ultimo in via di ipotesi con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., tesa ad essere rilevato indenne dall’altro convenuto ******,. Si tratta, infatti di domanda ritualmente proposta in conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Cassa di Risparmio. Contrariamente a quanto eccepito dal Biasilli, non può inoltre dichiarasi tardiva la domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa di Risparmio (oltre che nei confronti dell’attore Condominio) anche – seppure in via di ipotesi subordinata – nei confronti del suddetto ******, tesa ad ottenere il pagamento della somma equivalente a lire 44.72 1.854 relativa allo scoperto di conto corrente.

Al riguardo va rilevato che “la domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro, ed avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità esclusiva del secondo rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall’attore, va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest’ultima (Cass., sez. III, 12-11-1999, n. 12558). Ed infatti in caso di proposizione di domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto non è necessario lo spostamento della prima udienza previsto per la diversa ipotesi di chiamata in causa di un terzo, dovendosi ritenere la domanda riconvenzionale conosciuta dal destinatario mediante il semplice deposito in cancelleria della comparsa di risposta – salva la sua notificazione, in caso di contumacia – e potendo il convenuto chiamato svolgere eventuali domande riconvenzionali nei confronti del convenuto chiamante alla prima udienza di trattazione. (Trib. Milano, 19-06-1997 in Giur. it., 1998, 269)

Va respinta pertanto la eccezione di tardività della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Cassa di Risparmio.

Per quanto sopra detto sarebbe altrettanto ammissibile la domanda riconvenzionale spiegata – in via subordinata – dal ******** nei confronti del condominio per essere da questo rilevato indenne, domanda formulata con comparsa di risposta che costituisce il primo atto successivo alla proposizione della domanda riconvenzionale avversaria, dalla quale scaturisce quest’ultima.

Non è assolutamente ammissibile, invece, la ulteriore domanda riconvenzionale, proposta dal ********con memoria ex art. 183 5° co. c.p.c. con la quale, mutando completamente quella originaria, ha chiesto che il condominio sia condannato per diverso titolo, vale a dire per ingiustificato arricchimento. Trattandosi di mutamento di domanda quest’ultima non può essere presa in esame.

Venendo al merito può rilevarsi che è pacifico in causa che il Condominio ebbe a stipulare con la Cassa di Risparmio di Firenze agenzia n. 25 di Firenze un contratto di conto corrente di corrispondenza, il n. 20848/00, a mezzo del suo amministratore pro tempore rag. ********, così come è pacifico che detto conto è sempre stato utilizzato dai condomini per effettuare i versamenti delle varie quote condominiali e i pagamenti vari da loro dovuti.

E’ pacifico inoltre che sia stata effettuata un’apertura di credito per lire 40.000.000 sempre da parte del rag. ********, dietro presentazione di verbale di assemblea condominiale con data del 20.10.97, che conteneva la relativa autorizzazione e che giustificava detta operazione bancaria sulla base delle necessarie ed ingenti somme da sborsare per spese di ristrutturazione (doc. 14 fasc. Cassa. Ris.)

E’ stato provato in atti mediante dichiarazione confessoria del rag. *******, dal medesimo confermata, che detta autorizzazione non è mai esistita essendo la delibera un atto falso dal medesimo redatto (doc. 4 fasc. attrice)

E, infine, documentalmente provato e non contestato, che al 31.12.1997, cioè poco dopo l’apertura di credito, detto conto presentava un saldo negativo pari a lire 44.721.854, di non molto variato fino alla messa in mora comunicata dalla Cassa di Risparmio al condominio con lettera del 3.11.2000 (doc. 15 Cassa. Risp).In definitiva dagli atti emerge incontestabilmente che sussiste un debito contratto nei confronti dell’istituto bancario apparentemente imputabile al Condominio attore, che quest’ultimo chiede, invece, che non gli venga attribuito in virtù della inefficacia nei suoi confronti del contratto di apertura di credito. Detta richiesta è d’altra parte paralizzata dalla eccezione della convenuta Cassa di risparmio che chiede, previo implicito riconoscimento del debito in capo al medesimo Condominio, che questo sia condannato al relativo pagamento in virtù del principio di affidamento desumibile dalla disposizione di cui all’art. 1398 c.c.

Alla luce dei fatti sopra esposti è indubbio che il contratto di apertura di credito sia stata stipulato da un falsus procurator in quanto l’amministratore Biasilli era privo di potere non avendo l’assemblea dei condomini deliberato in tal senso.

Il contratto concluso dal falsus procurator non è nullo né annullabile ma soltanto inefficace nei soli confronti dello pseudo-rappresentato, eventualmente fino alla sua ratifica (art. 1399 c.c.).

Ed infatti, detta inefficacia è rilevabile proprio su eccezione del falso rappresentato, mentre nel caso di tale riconoscimento al terzo contraente, qualora abbia agito in buona fede, per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto, compete eventualmente solo il risarcimento del conseguente danno a carico proprio del falsus procurator (cfr. tra le altre Cass. Sez. II 15.1.2000 n. 410), il quale dovrà rispondere, in mancanza di valido rapporto contrattuale con il terzo, a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. Sez. 11129.9.2000 n. 12969).

E’ stato più volte affermato anche che “il rilievo dell’apparenza nel campo della rappresentanza non è dato solo dall’atteggiamento psicologico di chi invoca la situazione di apparenza, ma anche da quello negligente o malizioso del rappresentato, il quale deve aver posto in essere una situazione tale da far presumere la volontà di conferire al rappresentante una serie di poteri” (Cass., sez. III, 1-031995, n. 2311).

Per quanto riguarda il primo aspetto nel caso di specie, non si vede quale negligente comportamento possa attribuirsi alla Cassa di Risparmio di Firenze nella stipulazione del contratto de quo.

Il contratto, infatti, è stato stipulato da chi aveva a tutti gli effetti la veste di amministratore del Condominio, e quindi dotato dei poteri di rappresentanza e con il quale l’istituto aveva già in corso rapporto da più tempo, a seguito dell’apertura del conto corrente sul quale venivano effettuate le operazioni relative a detto Condominio.

L’apertura di credito è stata stipulata dietro presentazione da parte di chi era legittimato, di un verbale di assemblea formalmente ineccepibile. Anche nella sostanza non è dato rilevare dal contenuto dello stesso alcun elemento che potesse insospettire il funzionario in relazione alla artificiosità di tale documento. La richiesta di apertura di credito veniva infatti motivata dalla momentanea mancanza di cassa e dalla necessità di fare fronte momentaneamente al pagamento di opere di ristrutturazione, che – almeno apparentemente – apparivano più che giustificative della richiesta di credito.

Il fatto che presso detto istituto fosse stata in precedenza autorizzata l’apertura di un conto corrente “non affidato”, non significa affatto che nella piena autonomia contrattuale, l’assemblea non avesse potuto successivamente richiedere un’ apertura di credito, modificando la propria posizione precedente. Perciò, anche tale circostanza non poteva costituire motivo di sospetto per il funzionario che si accingeva alla conclusione del contratto di specie.

In definitiva, dall’operazione effettuata dal ******* non emerge alcuna incongruenza in relazione alla situazione pregressa di conto corrente, né appare indicativo il fatto che si trattasse di piccolo condominio senza servizio di portineria e con oneri relativi soltanto alle spese di pulizia e luce delle scale (vedi quanto dedotto in comparsa conclusionale), giacché detta apertura era giustificata da una precisa e contingente situazione determinata da lavori straordinari su di un immobile.

Poco rileva, infine, che la banca abbia mantenuto un fido scoperto per tre anni, giacché questo riguarda un aspetto del tutto successivo alla stipulazione del contratto, tanto più che la situazione debitoria non risulta sostanzialmente mutata nel corso di detti tre anni essendosi mantenuta pressoché entro i limiti del fido, salvo il suo superamento in epoca solo successiva.

Secondo la prevalente giurisprudenza la richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante è per il terzo una mera facoltà, e non un onere, di conseguenza, il mancato esercizio di tale facoltà non è elemento sufficiente a costituire in colpa il terzo agli effétti dell’art. 1398 c.c., essendo necessario il concorso di altri elementi attinenti al comportamento del terzo ed alla sussistenza di colpa nel suo affidamento (Cass., sez. II, 12-04-2001, n. 5468;). Nel caso di specie, si è visto, invece, che non solo il ******* ha giustificato davanti al funzionario della banca i suoi poteri di rappresentanza ma altresì ha prodotto un documento apparentemente ineccepibile nella sostanza e nella forma.

Nessun altra indagine poteva pretendersi da parte del funzionario che ha agito senz’altro, in mancanza di prova contraria, con la diligenza richiesta .

E’ principio generale, ricavabile dall’art. 1398 c.c. che il contratto stipulato dal falsus procurator e fino alla successiva ratifica dallo pseudo rappresentato che ne ha i poteri, non è idoneo a produrre effetti nella sfera di quest’ultimo, tanto che il terzo contraente non ha titolo per esercitare nei confronti di costui l’azione di inadempimento, che presuppone per l’appunto l’esistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti (cfr. anche Cass., sez. I, 29-08-1995 n. 9061; Cass. Sez. III 29.9.2000 n. 12969)

Tuttavia, è stato sostenuto anche che non può invocarsi da parte dello pseudo rappresentato la inefficacia del contratto stipulato nel proprio nome da parte del falsus procurator quando il primo abbia tenuto un comportamento negligente o malizioso… da aver posto in essere una situazione tale lasciar presumere la volontà di conferire al rappresentante una serie di poteri” (Cass. Sez. III, 01-03-1995, n. 2311 cit.), E ancora, può ritenersi che il contratto concluso dal falsus procurator produce effetti direttamente nei confronti del rappresentato quando questi abbia determinato con il suo comportamento nella controparte la ragionevole convinzione della esistenza della procura. (Pret. Firenze, 08-10- 1991 in Giur merito 1993, pg. 65).

Al riguardo da parte della Cassa di Risparmio per contrastare l’eccezione di inefficacia del contratto fatta valere dal Condominio si è dedotto che questo sarebbe stato inerte per ben tre anni, omettendo i condomini di controllare i relativi estraiti conto per non averne richiesto l’esibizione al proprio amministratore ******** e quindi si è sostenuto che in virtù di tale negligenza il condominio non avrebbe titolo per eccepire detta inefficacia contrattuale.

Si ritiene invece che non possa essere censurato il comportamento dei condomini per mancato controllo dell’operato del loro amministratore.

In primo luogo è bene rilevare che il rapporto tra di essi ed il loro amministratore è evidentemente fondato sulla fiducia riposta nella persona deputata alla amministrazione della cosa comune.

In secondo luogo, non risulta che l’amministratore abbia mancato di rendere il conto periodicamente all’assemblea dei condomini, come disposto dall’art. 1130 ult. co. c.c.; infine i condomini non avevano apparente ragione di richiedere l’estratto conto, consci del fatto di aver aperto un conto corrente senza fido e consci del fatto di aver periodicamente versato le somme necessarie per far fronte alle dovute spese, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, secondo le necessità palesate dallo stesso amministratore.

Ad ogni buon conto, anche volendo ipotizzare una qualche forma di colpa di negligenza, in eligendo o in vigilando, da parte del Condominio, nel caso di specie, per più grave motivo ad esso non può attribuirsi l’operato del ********. Quest’ultimo, infatti, ha posto in essere un illecito, tanto che nei suoi confronti è pendente un procedimento penale, vale a dire ha tenuto una condotta fraudolenta idonea a trarre in inganno sicuramente il funzionario di banca, ma allo stesso tempo ad esporre economicamente il condominio senza che questo potesse avvedersi di quanto stava per accadere.

Il comportamento fraudolento del *******non solo è riconducibile a quello del falsus procurator, ma addirittura è idoneo ad interrompere ogni nesso causale tra l’atto da lui compiuto e la condotta, oltre che la volontà, del falso rappresentato.

In conclusione, non può causalmente attribuirsi al Condominio un contratto la cui conclusione è stata determinata non già e non tanto da un comportamento negligente dì quest’ultimo quanto dalla condotta contra legem del *******.

Va allora affermato che il contratto di apertura di credito stipulato dal ******** non ha certamente efficacia nei confronti del Condominio, che non potrà essere chiamato a rispondere dei debiti relativi ad esso.

In tal senso deve essere accolta la domanda principale formulata dall’attore mentre per gli stessi motivi deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta nel suoi confronti dalla convenuta Cassa di risparmio.

Per contro deve essere accolta l’altra domanda riconvenzionale proposta sempre dalla Cassa di Risparmio in via di ipotesi subordinata nei confronti dei ******** da inquadrarsi nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale

Si è già detto che la responsabilità del falsus procurator è di natura aquiliana, mancando un valido rapporto contrattuale tra il medesimo ed il terzo contraente

Ne discende che essa ha per oggetto l’obbligo risarcitorio sicuramente dell’interesse negativo vale a dire del danno emergente derivante, oltre che dai mancati vantaggi economici, dalle spese sostenute e che invece sarebbero state evitate se il terzo non si fosse vincolato contrattualmente con il falsus procurator.

In definitiva, il saldo passivo così come emerso contabilmente dall’estratto conto depositato dalla convenuta Cassa di Risparmio al 30.6.2000 al momento della sua chiusura (doc. 13 Cassa. Ris.) e non contestato dalla attrice, derivante dalle reciproche rimesse di debito e credito, cristallizza il danno della convenuta, in quanto determinato dall’ammontare delle somme anticipate a favore del correntista e non restituite, detratti i vantaggi ricevuti costituiti dagli interessi applicati.

Nessuna rilevanza ha poi il fatto, del tutto indimostrato dal ********, che dopo la costituzione in giudizio ed il deposito di una memoria ex art. 183 c.p.c. ha rinunciato a difendersi ulteriormente in giudizio, che certe somme fossero state versate da costui nell’interesse del Condominio.

Tale circostanza potrà valere eventualmente nei rapporti interni tra i medesimi, non già nei confronti dell’istituto di credito.

Il *******, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa di Risparmio in via subordinata, deve essere condannato al pagamento, in via risarcitoria della somma pari all’equivalente di lire 44.721.854 oltre agli interessi dalla chiusura dei conto dell’ 1.7.2000 al saldo.

La modifica della domanda riconvenzionale proposta dal ******nei confronti del Condominio – dichiarata inammissibile – comporta implicita rinuncia della precedente domanda riconvenzionale fondata su diverso titolo. Essa, tesa a farsi rilevare indenne dal Condominio in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale della Cassa di risparmio, sarebbe peraltro non accoglibile. Essa, infatti, si basa su di un unico motivo e cioè sull’assunta ratifica del proprio operato da parte del Condominio, circostanza che è del tutto sguarnita di prova, proprio con riferimento alla stipulazione del contratto di apertura di credito.

In ordine alle spese legali va applicato il principio di soccombenza in relazione alle singole domande proposte reciprocamente dalle parti; tuttavia tra l’attore e la convenuta Cassa di Risparmio, ricorrono giusti motivi per la loro totale compensazione, avuto riguardo alla rilevanza della questione in diritto affrontata ed all’accertamento in capo ad entrambe dette parti di una condotta improntata a buona fede.

A rimborsare le spese processuali a favore del Condominio va condannato perciò soltanto il ********, da condannare altresì al rimborso di quelle a favore della Cassa di Risparmio. Dette spese si liquidano per la parte attrice, secondo notula di avvocato, in complessivi euro 4.201,81 oltre IVA e CAP {euro 2.400,00 per onorari, euro 1113,38 per diritti, euro 220,09 per spese, euro 361,34 per spese generali (10%); ed in favore della parte convenuta Cassa di Risparmio, in complessivi curo 2.973,67 oltre IVA e CAP;curo 1.500,00 per onorai, euro 1.012,47 per diritti, curo 209,95 per spese., oltre spese generali (10%).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente causa tra le pari in epigrafe indicate, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa così decide:

– in accoglimento della domanda principale attrice dichiara privo di efficacia nei confronti del Condominio di V.le Calatafimi n. 42 in Firenze in persona del suo amministratore pro tempore, il contratto di apertura di credito stipulato in conto corrente n. 20848/00 al medesimo intestato e acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze – Agenzia 25 e dichiara nei suoi confronti inesistente il relativo debito derivante da saldo negativo;

– rigetta. la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Cassa di Risparmio di Firenze spa in persona del suo procuratore speciale nei confronti della parte attrice, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata, condanna il convenuto *********a risarcire il danno derivante dalla indebita stipulazione del contratto sopra menzionato in assenza di poteri, con pagamento della somma di curo 23.096,91 oltre interessi dall’ 1.7.2000 al saldo;

– – dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da *******nei confronti della parte attrice;

– compensa interamente le spese di lite tra la parte attrice Condominio e la convenuta Cassa di Risparmio di Firenze spa

– condanna *******in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate in complessivi curo 4.201,81 oltre IVA e CAP;

– condanna Biasilli Paolo a rimborsare a Cassa di Risparmio di Firenze spa le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.973,67 oltre IVA e CAP.

Firenze, 6 agosto 2004

 

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483