decesso dell’inquilino e riconsegna dell’appartamento locato

Il nostro condominio aveva dato in locazione un appartamento (ex portineria) ad una persona alla quale era stato assegnato, causa grave malattia, un amministratore di sostegno. Recentemente l’inquilino è venuto a mancare ed a detta del nostro legale dobbiamo aspettare un provvedimento del giudice tutelare per rientrare in possesso dell’immobile. Questa informazione corrisponde al vero? L’anno prossimo come dobbiamo di-chiarare l’immobile ai fini IRPEF anche se da diverso tempo non percepiamo l’affitto?

Se ci sono eredi dell’inquilino spetterà a loro svuotare l’appartamento dei mobili e degli effetti personali e consentire così ai condomini di rientrare in possesso dell’appartamento dell’ex portiere, senza alcun bisogno dell’intervento del giudice tutelare. Ed infatti il rapporto e la funzione dell’amministratore di sostegno cessano automaticamente con il decesso della persona amministrata ed il possesso dell’appartamento passa agli eredi. Se invece l’inquilino deceduto non ha eredi, il Tribunale, anche a richiesta del proprietario dell’appartamento, potrà nominare un curatore dell’eredità giacente, in sostanza un amministratore e liquidatore della eredità, che comunque sarà tenuto a restituire l’appartamento ai proprietari-condomini. Per quanto attiene il regime fiscale e premesso che il debito dei canoni di locazione non pagati si trasferisce agli eventuali eredi in quote proporzionali alle loro quote ereditarie i quali saranno tenuti al pagamento, l’art. 26 T.U.I.R. stabilisce che “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 33, per il periodo di imposta in cui si e’ verificato il possesso”. Ne consegue che, giusta o ingiusta (più probabilmente) che sia questa nor-ma, il reddito fondiario da prendere come presupposto dell’imposta sul reddito corrisponde al canone di locazione. Tale norma potrà operare nel tempo solo fino a quando risulterà in vita un contratto di locazione e quindi fino a quando sarà dovuto un canone cioè, in senso proprio, un corrispettivo della locazione. Quando, invece la locazione sia cessata per scadenza del termine (articolo 1574 del Codice civile) o per altro motivo, il reddito per il proprietario corrisponderà a quanto effettivamente riscosso a titolo, non più di canone, ma di indennità di occupazione.

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