DECORRENZA ED EFFETTI DELLE RENDITE PROPOSTE CON MODELLO DOCFA

Con Circolare n. 7/E del 17.3.2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito utili precisazioni ai fini dell’accertamento della “rendita proposta” indicata dal contribuente che presenti un modello DOCFA (ai sensi del d.m. n. 701/1994) in caso di nuova iscrizione di unità immobiliare o di modifica della stessa.

Per quanto riguarda la natura del termine di dodici mesi previsto dall’art. 1, comma 3, del citato d.m. n. 701 del 1994, per la determinazione della rendita catastale definitiva, è stato chiarito – sulla base di giurisprudenza e di prassi ormai costante – che il termine deve ritenersi “ordinatorio” e quindi l’ufficio può procedere a verifica anche oltre detto termine. Viene poi precisato che negli atti catastali risulteranno le seguenti annotazioni:

1) “Classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)” nel caso di unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, per i quali l’ufficio non ha ancora operato alcuna valutazione di congruità;
2) “Classamento e rendita validati” nel caso in cui il classamento e la rendita siano confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione;

3) “Classamento e rendita rettificati” nel caso in cui il classamento e rendita siano rettificati dall’ufficio a seguito di operazioni di verifica e controllo dei dati proposti.
Strettamente connessa è la questione dell’efficacia della rendita iscritta negli atti catastali, per la quale l’art. 74 della l. n. 342/2000 stabilisce che “a decorrere dal 1o gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’art. 21 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per proporre il ricorso (…)” dinanzi alle Commissioni tributarie.

Al riguardo l’Agenzia, citando giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, ha osservato che il suddetto art. 74 “si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione dell’atto attributivo o modificativo, ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita”.

In altri termini, secondo la circolare in commento, occorre differenziare tra: a) l’efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notifica dell’atto attributivo della rendita; b) l’utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l’ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite (“sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).

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