DECRETO “ANTI-FRODI” BONUS 110%

L’Agenzia delle entrate, dapprima con risposte sul suo sito Internet (FAQ), poi con la circolare n.16/E del 29.11.2021, ha fornito i primi chiarimenti sulle previsioni contenute nel d.l. n. 157/2021, c.d. decreto “Anti-frodi” (cfr. Focus Confedilizia n. 24 del 19.11.2021). Il primo aspetto toccato riguarda l’estensione del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus al 110% sia fruito direttamente dal contribuente (beneficiario) nella propria dichiarazione dei redditi, ad eccezione del caso in cui lo stesso presenti direttamente all’Agenzia la dichiarazione, attraverso il modello precompilato, ovvero tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale. La richiesta di apposizione del visto di conformità dovrà riguardareesclusivamente i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

La circolare ha precisato, tra l’altro, che il visto dovrà essere apposto esclusivamente all’opzione di superbonus 110%, non alla dichiarazione completa, salvo i casi per i quali, già per legge, il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione (ad esempio, nell’ipotesi in cui la dichiarazione Modello 730 sia presentata a un Centro di assistenza fiscale-CAF o a un professionista abilitato oppure nel caso in cui i contribuenti, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, utilizzino in compensazione i crediti per imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui). In tali casi, infatti, il visto sull’intera dichiarazione assorbe l’obbligo introdotto dal decreto “Anti-frodi”.

Le Entrate, poi, hanno chiarito, sempre in merito al superbonus 110%, che: il compenso erogato al professionista per l’apposizione del visto di conformità, anche nel caso in cui il contribuente fruisca direttamente del beneficio fiscale, risulta ammesso tra le spese detraibili; non vi è necessità del visto per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi, anche in caso di integrativa, del medesimo anno pure se presentata successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 157/2021; in riferimento alle rate residue di detrazione non fruite, resta invariata la disciplina in materia, trattandosi di operazioni già soggette all’apposizione del visto di conformità.

Sempre con la circolare n. 16/E del 29.11.2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai nuovi obblighi – pure introdotti dal decreto “Anti-frodi” – di dotarsi, per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativi a bonus edilizi diversi dal superbonus, del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi.

Per quanto concerne l’operatività dei nuovi obblighi, l’Agenzia – ribadendo quanto già dalla stessa chiarito sul proprio sito (FAQ) – ha affermato che il visto e l’asseverazione risultano necessari per le comunicazioni di opzione trasmesse in modalità telematica a decorrere dal 12.11.2021 (data di entrata in vigore del decreto “Anti-frodi”). Tuttavia, ritenendo meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione in fattura, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto “Anti-frodi”, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia, la stessa ritiene che non sussistano i predetti obblighi di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.

Con la circolare in commento viene precisato, altresì, che l’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni sostenute nell’anno 2020, qualora l’accordo di cessione sia intercorso successivamente il 12.11.2021.

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