DECRETO “ANTI-FRODI”: CONTROLLI

Con la circolare n. 16/E del 29.11.2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai controlli introdotti dal decreto “Anti-frodi” (cfr., da ultimo, Focus Confedilizia n. 26 del 3.12.2021). Sono stati infatti definiti i criteri, le modalità e i termini per i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate in riferimento alle comunicazioni di opzione di cessione del credito e sconto in fattura relativamente agli interventi, effettuati dal singolo proprietario o dal condominio, per i quali il committente può fruire dei benefici fiscali. Con provvedimento 1.12.2021, n. 340450 del direttore dell’Agenzia delle entrate, poi, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 122-bis del d.l. 34/2020, introdotto dal decreto “Anti-frodi”, l’Amministrazione ha palesato che per le comunicazioni che presentano specifici “profili di rischio”, opera un meccanismo di sospensione preventiva.

In particolare, occorre osservare che la sospensione della comunicazione di opzione avviene sulla base dei seguenti criteri: coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

A tal proposito, il provvedimento delle Entrate conferma la tempistica utile per la revisione o la modifica della comunicazione. Difatti risulta mantenuto il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di opzione, entro il quale l’Agenzia deve avvisare se la stessa risulti sospesa o andata a buon fine.

La sospensione, stabilita per un periodo non superiore a trenta giorni, riguarda l’intero contenuto della comunicazione e, se terminate le verifiche vengono confermati i profili di rischio, l’Agenzia delle entrate comunica, con motivazione, l’annullamento dell’opzione. È bene precisare che in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata. Diversamente, se i profili di rischio non vengano confermati, ovvero se decorrano i trenta giorni, l’opzione produce i suoi effetti.

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