DECRETO “ANTI-FRODI”

Con il d.l. 11.11.2021 n. 157 (c.d. decreto “Anti-frodi”), immediatamente efficace, sono state introdotte nuove disposizioni al fine di prevenire possibili abusi nell’utilizzazione dei bonus fiscali, e in primo luogo del superbonus.
Il decreto prevede in particolare i seguenti nuovi adempimenti:

1) ai fini del superbonus è necessario richiedere il visto di conformità, in precedenza previsto solo per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura, anche qualora il contribuente intenda utilizzare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi; il visto di conformità non è richiesto qualora il contribuente si avvalga ad esempio dell’assistenza fiscale, essendo la propria dichiarazione già sottoposta a specifici controlli;

2) il visto di conformità è richiesto anche in caso di opzione (per la cessione del credito o per lo sconto in fattura) relativa ad uno degli altri bonus edilizi per i quali è ammessa dall’art. 121 del d.l. “Rilancio” (ad es. bonus ristrutturazioni di cui alle lettere a, b ed h, dell’art. 16-bis del Tuir, ecobonus, sismabonus, bonus facciate);

3) anche per tali ultimi bonus i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese, secondo le disposizioni previste per il superbonus, e pertanto sulla base dei prezzari in uso ovvero sulla base del decreto del Ministro della transizione ecologica di prossima emanazione, con riferimento a talune categorie di beni.

A fronte di tali novità, l’Agenzia delle entrate, con Provvedimento 12.11.2021, ha approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, da presentare entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (entro il 16.3.2022 per le spese sostenute nel 2021); inoltre è stata disposta una breve sospensione dell’operatività del portale delle comunicazioni, peraltro già riattivato.

Il decreto “Anti-frodi” ha inoltre previsto la facoltà, per l’Agenzia delle entrate, di sospendere fino a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni di opzione ad essa inviate, allorché siano ravvisati elementi di rischio. Qualora, a seguito del controllo risultino confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e ne viene data informazione al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la stessa produce gli effetti previsti dalla normativa vale a dire che si perfeziona l’opzione. Per le modalità attuative della sospensione è prevista l’emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Appare evidente, peraltro, che tali disposizioni rallenteranno l’esercizio delle opzioni con riferimento ai bonus diversi dal superbonus, restando da definire le modalità delle asseverazioni di congruità. Si attendono altresì chiarimenti sulla precisa decorrenza delle nuove disposizioni, ove si pensi ad esempio ad interventi già ultimati, con spese già sostenute; i nuovi adempimenti potrebbero infatti comportare nuove spese di asseverazione e di rilascio del visto, non previste o, nel caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale, non deliberate dall’assemblea.

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