DECRETO “SOSTEGNI-TER ”: DIVIETO DI CESSIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA

L’art. 28 del cd. decreto “Sostegni-ter” (e cioè il d.l. 27.1.2022, n. 4, in corso di conversione in legge) modifica gli artt. 121 e 122 del d.l. n. 34/2020, vietando la cessione dei crediti successiva alla prima. Tali articoli disciplinano: la cessione del credito e lo sconto in fattura per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali lo sconto e la cessione sono possibili; la cessione del credito per botteghe e negozi, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per l’affitto d’azienda, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

La nuova normativa consente esclusivamente: in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex art. 121, comma 1, lett. a), d.l. n. 34/2020), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa; in caso di cessione del credito (ex art. 121, comma 1, lett. b), e art. 122, comma 1, d.l. n. 34/2020), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.

Con una norma transitoria (i cui termini sono stati poi prorogati di 10 giorni con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4.4.2022), si è previsto che i crediti che alla data del 17.2.2022 (il termine inizialmente previsto dal decreto era al 7.2.2022), siano stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’art. 121 o al comma 1 dell’art. 122 citati possano essere ceduti esclusivamente per un’ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. Per rafforzare il divieto è stata disposta la nullità dei contratti di cessione in violazione del divieto.

Il provvedimento di proroga anzidetto ha pure previsto che detto termine, qualora si tratti di spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del d.l. n. 34/2020, sia ulteriormente prorogato al 7.3.2022.

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