DELIBERA ASSEMBLEARE E SINDACATO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge o al regolamento delle deliberazioni assunte dall’assemblea dei condòmini, ai sensi dell’art. 1137 del codice civile, in particolare in ordine alla ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata nel comune interesse dal condominio in veste di conduttore ed avente ad oggetto il godimento di un immobile di proprietà di terzi, non può riguardare la convenienza economica dell’importo del canone pattuito o la legittimità dell’accollo in capo al condominio conduttore degli esborsi sostenuti per il mantenimento della cosa in buono stato locativo o per l’esecuzione di miglioramenti o addizioni alla stessa, né può concernere questioni relative allanullità o all’inefficacia delle clausole del contratto di locazione.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 15320 del 13.5.2022.

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