Destinazione del cortile condominiale a parcheggio
Rientra nelle facoltà dell’assemblea “disciplinare nel modo più confacente l’uso del bene comune e quindi anche destinare il cortile condominiale al parcheggio delle vetture dei condòmini, senza che ciò comporti di per sé la violazione del diritto di pari uso sancito dall’art. 1102 cod. civ.”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 12255 del 9.5.2023.