Detrazione al 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati da imprese
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 444 del 6.9.2022, ha precisato l’ambito soggettivo di applicazione della nuova detrazione al 75% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall’art. 119-ter, d.l. n. 34/2020, rispondendo ad una società – proprietaria di tre immobili concessi in locazione e classificati tra i beni strumentali per natura – che chiedeva, tra l’altro, se la stessa potesse usufruire della detrazione in questione.
L’Agenzia ha prima ricordato che la norma anzidetta – introdotta nel d.l. n. 34/2020 dalla legge di bilancio 2022 – riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti nonché per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14.6.1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Considerato dunque che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto (in linea con l’interpretazione data anche da Confedilizia) che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Da ciò consegue che la detrazione in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuino gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Nella sua risposta l’Agenzia ha pure evidenziato che, in analogia con quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio, “la detrazione del 75% può spettare ai detentori dell’immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio”.