Detrazione superbonus 2022 in 10 anni

Il nuovo comma 8-quinquies, dell’art. 119, d.l. n. 34/2020, introdotto dall’art. 2, comma 3-sexies, d.l. n. 11/2023, come convertito, reca una disposizione per effetto della quale, in sintesi, le spese per interventi superbonus, sostenute nel 2022, possono essere ripartite in 10 quote annuali anziché in 4. Prevede, infatti, la norma che “per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.

La norma trae origine dalle difficoltà incontrate dai contribuenti, già prima del d.l. n. 11/2023, di ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito, con la prospettiva di dover detrarre la spesa in 4 quote annuali. Considerato che un gran numero di contribuenti potrebbe non disporre di redditi sufficientemente elevati – cd. capienza – per assorbire la detrazione superbonus, il rischio concreto per tali soggetti è quello di perdere – integralmente o parzialmente – la detrazione spettante.

La norma, prevedendo la possibilità di detrarre la spesa in 10 quote annuali di pari importo, viene pertanto incontro ai contribuenti con capienza insufficiente. Ma non a tutti, in quanto, è rivolta solo ai soggetti con redditi imponibili Irpef, mentre i soggetti con imposizione sostitutiva – ad esempio in regime forfetario – non possono di fatto beneficiare della disposizione in commento.

Peraltro l’opzione per la detrazione in 10 quote annuali ha una particolarità in termini di decorrenza; infatti la detrazione in tal caso decorre non già dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2022 da presentare nel 2023, ma dalla dichiarazione relativa al 2023 da presentare nel 2024.

L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata – cioè evidenziata – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Inoltre viene disposto che l’opzione è esercitabile a condizione che nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al 2022 non sia stata indicata una rata di detrazione per le spese sostenute nel 2022, calcolata evidentemente secondo i criteri ordinari cioè in quattro quote di pari importo.

È un’opzione da esercitare con cautela non sembrando, al momento, praticabile né una correzione né la remissione in bonis. Per questo motivo è opportuno prestare attenzione da parte di chi consulta la dichiarazione dei redditi precompilata di quest’anno; infatti nell’elenco delle spese dovrebbe risultare la quota di spese superbonus 2022: chi intende optare per la detrazione in 10 anni non deve detrarre alcuna quota ed attendere la dichiarazione dell’anno prossimo.

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