DISTANZE LEGALI: DEROGHE
La nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 del codice civile, è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme secondarie: il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una “distanza maggiore”.
Così il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 232 del 13.1.2022.