DIVISIONE: EDIFICI CHE SI FRONTEGGIANO

“La distanza tra le costruzioni deve essere calcolata secondo il computo lineare tra i fronti laddove essi si fronteggino, almeno in parte: l’art. 873 cod. civ., infatti, in tema di limitazioni legali alla proprietà, prevede che le norme sulle distanze legali si applicano soltanto agli edifici che si fronteggiano e tali sono gli edifici che, supponendo di farli avanzare idealmente in linea retta, si incontrino almeno in un punto”; in tal caso “la loro misurazione deve essere effettuata in maniera lineare e non in maniera radiale, come, invece, previsto per le vedute; analogamente è a dirsi per le distanze imposte dai regolamenti edilizi atteso che anche queste vanno misurate tra gli edifici che si fronteggiano”.

Così il Tar della Campania, con sentenza n. 60 del 12.1.2022.

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