DIVISIONE: IMMOBILI E COMODA DIVISIBILITÀ

“Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e sulla destinazione degli immobili, ma – e soprattutto – bisogna tener conto dell’intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. In particolare, quando l’asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche se di valore inferiore alla quota di sua spettanza salvo, in questa ipotesi, ad attuare il pareggio con l’operazione di conguaglio, ovvero, se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l’immobile in tante parti corrispondenti al numero e alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all’ammontare complessivo delle loro quote, giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell’immobile”.

Così la Cassazione, con sentenza n. 40426 del 16.12.2021.

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