ECOBONUS – CONFERMATA LA DETRAZIONE ANCHE PER GLI IMMOBILI LOCATI DI SOCIETÀ

Con la sentenza n. 15672, depositata il 17.5.2022, la Corte di Cassazione torna, confermando il proprio orientamento già espresso in diverse sentenze, ad occuparsi della spettanza delle detrazioni per interventi di risparmio energetico in favore di una società, anche con riferimento ad immobili destinati alla locazione. Come è noto, secondo l’originaria interpretazione dell’Agenzia delle entrate, resa con la risoluzione n. 340 del 2008, per le società la detrazione in commento era limitata ai soli beni strumentali ed era quindi esclusa per le unità immobiliari in locazione. Con la sentenza n. 19815 del 2019 la Cassazione, invece, ha ribaltato tale interpretazione non ritenendola giustificata né dal punto di vista letterale né da quello sistematico. Preso atto di tale orientamento, la stessa Agenzia, con la risoluzione n. 34/E del 25.6.2020, ha dichiarato superate le indicazioni fornite con le precedenti risoluzioni n. 303/E/2008 e n. 340/E/2008, affermando il principio secondo cui sono agevolabili “gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato dalla Corte di Cassazione con le citate sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici”. Tale premessa impone di riflettere sul fatto che un contribuente abbia dovuto attendere l’odierna sentenza – del 2022 – per vedere cassata a suo favore una sentenza della Commissione regionale del 2015, pur essendo trascorsi anni dalla maturazione del nuovo orientamento, ormai recepito anche dall’Agenzia delle entrate.

Degna di interesse, inoltre, è la censura al fatto che la Commissione di merito abbia accolto le ragioni delle Entrate – come sovente accade – sulla base di una risoluzione; al riguardo la Cassazione ha ribadito che le risoluzioni sono atti dell’amministrazione ma non fonti del diritto, che quindi non possono “vincolare né il destinatario né il giudice (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23031 del 2017)”.

Solo per completezza, si segnala che il caso da cui trae origine la vicenda giudiziaria riguarda una società tassata per trasparenza: trattasi del regime opzionale, ai sensi dell’art. 115 del TUIR, per cui il reddito imponibile viene tassato non direttamente in capo alla società, ma viene attribuito ai soci, assieme a ritenute, crediti ed acconti, e tassato direttamente in capo a questi; uno di questi soci ha ricevuto avviso di accertamento avverso il quale si è sviluppato il contenzioso. La sentenza in commento, però, non si occupa di questo aspetto soggettivo che, quindi, deve ritenersi non rilevante ai fini della spettanza della detrazione.

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